Forme anomale di sciopero
- Sciopero a sorpresa. Ormai la giurisprudenza non considera illegittima questa forma di sciopero, fermo restando l’obbligo di preavviso nell’ambito dei servizi pubblici essenziali.
- Sciopero a singhiozzo. Lo sciopero, invece di essere effettuato per un periodo di tempo continuativo, è intermittente, cioè è esercitato alternando periodi di lavoro.
- Sciopero a scacchiera. Non è attuato contemporaneamente da tutto il personale di un’azienda, ma solo da alcuni reparti ed in momenti diversi.
Lo sciopero attuato con queste modalità arreca all’azienda un danno maggiore di quello inferto con lo sciopero tradizionale, perché scompagina l’organizzazione del lavoro con un minore sacrificio per i lavoratori.
Fino al 1980 queste forme di sciopero furono considerare illegittime dalla giurisprudenza. Poi intervenne la Cassazione che, con una storica sentenza, abbandonò il criterio del danno ingiusto e della corrispettività dei sacrifici (criterio utilizzato per distinguere lo sciopero legittimo da quello illegittimo).
Secondo la sentenza in esame, per stabilire se lo sciopero è legittimo non si deve avere riguardo alla maggiore o minore entità del danno provocato alla produzione, ma si deve avere riguardo al danno arrecato alle persone e agli impianti, cioè alla produttività : in sostanza si distingue il danno alla produzione (legittimo) dal danno alla produttività (illegittimo).
Ad ogni modo si consente al datore di lavoro di rifiutare o non retribuire le prestazioni lavorative che non gli arrecano alcune utilità tra una sospensione e l’altra della prestazione lavorativa nello sciopero a singhiozzo, oppure dal lavoratori non scioperanti in caso di sciopero a scacchiera.
In quest’ultimo caso la prestazione dei lavoratori di un reparto potrebbe non arrecare alcuna utilità al datore di lavoro, perché, ad esempio, dal reparto in sciopero non arrivano i prodotti necessari. In sintesi, se la prestazione offerta dal prestatore di lavoro non arreca alcuna utilità al datore di lavoro, questi è legittimato a rifiutarla.
Da menzionare è poi la cosiddetta comandata, prevista da un accordo, formale o informale, tra imprenditore e sindacati per garantire una presenza continua di un certo numero di lavoratori, durante gli scioperi negli impianti siderurgici o chimici a ciclo continuo, che non possono essere fermati o spenti.
Le clausole di tregua sindacale
Si dicono clausole di tregua sindacale le clausole colte a limitare l’esercizio del diritto di sciopero nel periodo di vigenza del contratto collettivo:
- Secondo un’autorevole dottrina, il dovere di pace sindacale sarebbe un effetto naturale del contratto collettivo, e le clausole di tregua potrebbero vincolare non solo i soggetti collettivi ma anche i lavoratori.
- Secondo altra opinione, divenuta maggioritaria, le clausole di tregua potrebbero impegnare i soli soggetti sindacali a non proclamare lo sciopero nell’arco della vigenza del contratto collettivo, senza vincolare i singoli lavoratori, che resterebbero liberi di esercitar il diritto di sciopero anche in assenza della proclamazione.
In linea teorica l’inadempimento della clausola di tregua, secondo i principi della responsabilità contrattuale, obbligherebbe il sindacato al risarcimento del danno nei confronti della controparte, ma di fatto la difficoltà di determinare i danni risarcibili e quantificarli non consente una concreta possibilità di tutela risarcitoria.