Fattispecie estintive e risolutive

Le fattispecie di estinzione del rapporto di lavoro sono di due tipi: la fattispecie estintiva in senso stretto, o estinzione satisfatoria, che si ha quando all’estinzione del rapporto si accompagna la realizzazione dello scopo contrattuale; la fattispecie risolutoria che si ha quando il rapporto si estingue prima che sia realizzato lo scopo contrat­tuale.

Scadenza del termine e recesso con preavviso. Fattispecie satisfatoria è la scadenza del termine nel contratto a tempo determinato; ma è anche il recesso con preavviso di entrambe le parti dal rapporto a tempo indeter­minato. Nel secondo caso il fatto che l’effetto estintivo si verifichi alla scadenza del periodo di preavviso è il segno della realizzazione dello scopo contrattuale nei rapporti a tempo indeterminato.

Il recesso per giusta causa. La seconda fattispecie, quella risolutoria, si verifica in presenza di una giusta causa, consistente in un evento che inci­de sulla causa del contratto, impedendone la piena realizzazione. La giu­sta causa legittima, per entrambe le parti, il recesso straordinario, ante tempus, ossia prima della scadenza del termine nel contratto a tempo de­terminato ed il recesso senza preavviso, in tronco, dal rapporto a tempo indeterminato.

Le dimissioni del prestatore

La libera recidibilità del prestatore. Il recesso del prestatore di lavoro va sotto il nome di dimissioni. Le dimissioni dal rapporto a tempo indeterminato (recesso ordina­rio), sono libere, non sono cioè assoggettate, come il recesso del datore, al limite del giustificato motivo; la ragione della libera recedibilità sta nel fatto che il lavoratore impegna nel rapporto di lavoro la sua stessa persona e deve essere, quindi, libero di uscirne quando crede, con l’unico limite del preavviso.

Le dimissioni del prestatore potrebbero essere inficiate dal vizio di volontà, in particolare dalla violenza, nel caso in cui il datore minacci, per indurre il prestatore al recesso; altra minaccia potrebbe essere quella di una denuncia penale, tale da nuocere al prestigio professionale ed umano del lavoratore.

La giusta causa di recesso ante tem­pus o senza preavviso consiste non soltanto nel grave inadempimento del datore, ma anche in esigenze personali del lavoratore. Potrebbe consistere anche nella possibilità per il lavoratore di un nuovo posto di lavoro più vantaggioso economicamente e/o professionalmente, con la necessità di prendere immediatamente servizio.

Nel caso di giusta causa in senso stretto, quella consistente nell’inadempimento del datore, il lavoratore non soltanto non deve dare preavviso per recedere dal rapporto a tempo indeterminato, ma ha diritto, secondo quanto stabilito dall’art. 2119 cc., al pagamento da parte del datore di lavoro dell’indennità sostitutiva del preavviso. L’indennità di preavviso spetta anche alla lavoratrice madre che si dimetta durante il periodo d’irrecedibilità del datore, a prescindere dal fatto che dopo le dimissioni inizi un altro rapporto di lavoro più vantag­gioso.

 

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