La L. 29 maggio 1982, n. 297, ha sostituito all’indennità di anzianità – consistente nella retribuzione che maturava al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che era pari al prodotto dell’importo dell’ultima retribuzione per il numero di anni di servizio prestato – il diverso istituto del trattamento di fine rapporto. Quest’ultimo, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, ha natura retributiva e previdenziale insieme, perché rappresenta quella parte di retribuzione cui il lavoratore alle dipendenze di un privato o di un ente pubblico economico ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto, al fine di superare le eventuali difficoltà economiche connesse a tale cessazione.

Il legislatore volendo tutelare il lavoratore per i possibili casi di inadempimento o di insolvenza del datore di lavoro ha predisposto l’istituzione presso l’INPS di un fondo di garanzia.

 

La disciplina del t.f.r. La maturazione del diritto al t.f.r e la base di calcolo

L’art. 2120, c.c., nella nuova formulazione, dispone che il trattamento di fine rapporto si calcola accantonando, anno per anno, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. Il totale delle quote accantonate – con esclusione della quota maturata nell’anno – è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Nella retribuzione media da prendere a base del calcolo devono farsi rientrare tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. Previsioni diverse possono, però, essere contenute nei contratti collettivi a cui la L. 297/1982 concede ampio spazio, tanto che la Cassazione ritiene possibili anche deroghe in peius, purché la disciplina pattizia assicuri al prestatore un trattamento complessivamente più favorevole.

 

Il diritto all’anticipazione del t.f.r.

L’art. 2120, co. VI, c.c., dispone che il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore, può chiedere in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. I commi dal VII all’XI dello stesso articolo contemplano una serie di limiti per tale anticipazione, che deve essere giustificata dalla necessità di:

eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (si ricorda che la sent. n. 142/1991 della Corte cost. ha dichiarato illegittimo l’art. 2120, co. VIII, lett. b), nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione in caso di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l’effettività).

L’indicazione delle finalità per cui può essere chiesta l’anticipazione è evidentemente generica: ciò si spiega in considerazione dell’ampio margine che la legge lascia in materia alla contrattazione collettiva ed individuale, chiamata ad integrare e migliorare la disciplina legislativa.

Da sottolineare però che l’anticipazione si può ottenere una sola volta e viene detratta, a tutti gli effetti, dal t.f.r. Inoltre, possono  chiedere l’anticipazione non più del 10% degli aventi titolo e, in ogni caso, non più del 4% del numero totale dei dipendenti.

 

L’indennità in caso di morte

Il trattamento di fine rapporto, unitamente all’indennità di preavviso, spetta nel caso di morte del prestatore, ai “superstiti”, ossia al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado. La ripartizione deve seguire i criteri stabiliti dall’accordo tra i superstiti; in difetto di accordo, il criterio del bisogno attuale di ciascuno.

Secondo l’orientamento dottrinale prevalente, il diritto spetta ai prossimi congiunti indicati dalla legge “iure proprio”, ciò che implica importanti conseguenze sotto il profilo fiscale e sotto quello dei rapporti del de cuius con i creditori, che non possono rivalersi sull’indennità in questione avente natura anche previdenziale ed assistenziale. Solo in mancanza di “superstiti” subentrano le norme della successione testamentaria o legittima e l’acquisto avviene “iure successionis”.

 

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