L’attività sindacale viene disciplinata dai titoli II e III dello Statuto. Il legislatore non obbliga i piccoli imprenditori ed i datori di lavoro non imprenditori a svolgere le attività indicare dal titolo III, perché tali attività creano obblighi particolari che hanno anche un costo economico.

L’ambito di applicazione del titolo III dello Statuto è stabilito dall’art.35, che ha adottato come criterio identificativo l’unità produttiva con quindici dipendenti. Per unità produttiva si intende un’articolazione autonoma dell’impresa avente idoneità ad esplicare in tutto o in parte l’attività di impresa, della quale costituisce una componente tecnica ed amministrativa.

L’art.35 aggiunge al criterio funzionale dell’unità produttiva anche quello territoriale costituito dal territorio comunale, che consente di sommare i dipendenti di più unità produttive di una stessa impresa, anche se singolarmente considerate tali unità non raggiungono il limite dei 15 dipendenti.

Tra coloro che non vanno computati nel conto dei 15 troviamo:

  1. dipendenti con contratto di apprendistato
  2. lavoratori assunti temporaneamente in sostituzione di quelli che hanno diritto alla conservazione del posto

I lavoratori a tempo parziale ed i lavoratori intermittenti sono computati in proporzione all’orario

svolto.

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