L’attività sindacale può essere esercitata dai singoli lavoratori per perseguire e tutelare un interesse collettivo, o un interesse individuale a rilevanza collettiva (come per esempio la tutela contro atti discriminatori) ma mai un interesse esclusivamente individuale.

Ovviamente l’attività sindacale può essere esercitata dal sindacato attraverso i propri iscritti ed in particolare attraverso i dirigenti sindacali che agiscono in nome e per conto del sindacato. Si pensi, ad esempio, alle stesse trattative per il rinnovo del contratto collettivo: in questo caso si tratta di vera e propria attività negoziale, ma non si può negare che l’attività negoziale posta in essere dal sindacato rientri nell’oggetto dell’attività sindacale.

Parimenti, rientra nell’attività sindacale anche la designazione da parte del sindacato di propri iscritti nei consigli di amministrazione degli enti pubblici e previdenziali, nonché negli organi a rilevanza costituzionale come il CNEL. Inoltre, il sindacato è consultato in audizioni parlamentari quando si discute l’approvazione di una legge in materia di lavoro.

L’art.39 Cost. non assegna al sindacato alcuna competenza, né determina l’oggetto dell’attività sindacale. E allora si ritiene che l’attività sindacale sia delimitata da una frontiera mobile, che estende o restringe il proprio territorio in ragione della rappresentatività del sindacato in un determinato momento e contesto storico.

Certamente non si può affermare che l’attività sindacale si esaurisca nella stipulazione dei contratti, nella proclamazione dello sciopero o, ancora, nello svolgimento dell’attività sindacale in azienda. Ogni attività può essere considerata sindacale se il sindacato ha la forza di farla valere come tale, nel rispetto delle competenze degli organi costituzionali e delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, l’assenza di limiti e competenze legislativamente delineati ha attribuito al sindacato un potere di fatto, cui è connessa una responsabilità politica e non giuridica rispetto al proprio intervento.

Il sindacato, oltre ad essere negoziatore di contratti, in passato ha preteso ed ottenuto di partecipare al negoziato sulle riforme politiche, assumendo quindi il ruolo di soggetto politico. E tuttavia tale partecipazione non modifica la natura del sindacato, che vuole rimanere privato. In queste forme di partecipazione alla funzione pubblica, il sindacato supera la funzione tradizionale di autotutela e rappresenta interessi che lambiscono o intersecano l’interesse generale. Ma in qualità si soggetto privato, il sindacato resta comunque libero.