Il diritto sindacale e la disciplina del rapporto di lavoro costituiscono due settori del diritto del lavoro strettamente connessi sia sul piano teorico che nella realtà fenomenica. Tale connessione si realizza storicamente sul piano fenomenico, nella fabbrica di tipo fordista, che in Italia si sviluppa tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX. In prima istanza, l’interesse dei lavoratori che prestano la loro opera in fabbrica è espresso in una coalizione inizialmente occasionale e poi stabile, denominata sindacato.
L’interesse dei lavoratori è contrapposto a quello della fabbrica. Tale contrapposizione è evidenziata dai primi scioperi della fine del XIX secolo, e risolta con la stipula dei primi accordi collettivi, denominati concordati di tariffa perché determinavano la retribuzione minima che il datore di lavoro si impegnava a corrispondere (detta, appunto, tariffa).
Verso la fine dell’Ottocento in Italia le coalizioni occasionali tendono a trasformarsi in strutture stabili e cioè in veri e propri sindacati. Il sindacato assume, in sostanza, la forma giuridica dell’associazione, da cui però si contraddistingue perché è portatore di un interesse collettivo, e non soltanto comune. L’interesse collettivo non esiste in rerum natura, ma è individuato di volta in volta dallo stesso sindacato: è un posterius rispetto al sindacato; tale interesse è successivamente concretizzato dalla stipula del contratto collettivo.
Con la diffusione dei concordati di tariffa, nel 1893 è istituita la magistratura dei probiviri, che decide le controversie di lavoro secondo equità . Non esistevano, infatti, norme legali a tutela dei diritti dei lavoratori. Tale magistratura, anche per la competenza tecnica dei suoi componenti, non solo togati, predispose una serie di massime a tutela degli interessi dei lavoratori; e tali massime costituirono una sorta di disciplina applicabile a casi uguali o simili.
Nel 1906 viene formalmente istituita la Commissione interna, organismo non associativo interno alla fabbrica, di tutela degli interessi dei lavoratori. Successivamente, il concordato di tariffa è diventato contratto collettivo, dal momento che non si è limitato a determinare il salario, ma si è esercitato nella regolazione anche di altre materie come le mansioni, l’orario di lavoro, le sanzioni disciplinari, eccetera.
In breve, nello Stato liberale del primo periodo, che va dall’unificazione del Regno al codice Zanardelli, vige un regime di sostanziale intolleranza nei confronti dei fenomeni sindacali, mentre il periodo successivo e fino all’avvento del Fascismo è contrassegnato da un regime di relativa intolleranza e di illiceità penale dello sciopero.