L’art. 2 sancisce il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle <<formazioni sociali>> in cui si svolge la sua personalità. Tale principio include la tutela dei diritti anche dell’uomo-lavoratore, in quanto una delle formazioni sociali più diffuse è certamente l’impresa. Questo non implica che tutti i diritti dei lavoratori si possono considerare <<diritti inviolabili dell’uomo>>, tuttavia è innegabile che essi godano di uno statuto privilegiato nel complesso della normativa costituzionale.

Recentemente si assiste ad una ripresa di elaborazione della tematica dei diritti fondamentali, detti anche <<umani>>, la quale però assume un significato diverso in base alla prospettiva:

  • nella prospettiva globale, il riconoscimento pieno dei diritti umani ha un’implicazione fortemente progressiva.
  • nella prospettiva occidentale, invece, tale riconoscimento equivale all’individuazione di un <<nucleo duro>> di diritti da sottrarre ad eventuali regressi.

Oltre a sancire i diritti, l’art. 2 richiede l’adempimento <<dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale>>. Tale disposto si inserisce perfettamente nella logica sociale della Costituzione, dal momento che nel dovere di solidarietà, ad esempio, può essere ricondotto lo stesso dovere dell’imprenditore di occuparsi della condizione dei dipendenti.

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