La nozione di popolo non va confusa con quella di popolazione. Per popolazione si intende, infatti, la somma degli individui che in un dato momento storico vivono nel territorio dello Stato; sicché da una parte essa non comprende i cittadini viventi all’estero, e dall’altra parte essa abbraccia anche gli stranieri, vale a dire i cittadini di altri stati, come pure gli apolidi, cioè gli individui mancanti di cittadinanza.
Per contro non si può dare nessuna definizione del popolo italiana, che non si confondi con il concetto di cittadinanza: i cittadini sono dotati di una vasta serie di diritti e di doveri, suscettibili di farsi valere anche nei confronti dello Stato-soggetto. Per altro la cittadinanza non si risolve nelle singole situazioni giuridiche, ma rappresenta una complessa posizione giuridica, cui fa capo ciascuna delle situazioni stesse; ed è appunto in tal senso che si suole parlare di status civitatis.
Tutti gli Stati odierni sono retti da tre principi fondamentali sui quali si regge la disciplina della materia: primo, il principio per cui la cittadinanza si acquista in virtù dei rapporti fra i cittadini ed i loro discendenti (jus sanguinis); secondo, l’opposto principio che fa leva sul luogo di origine degli individui in questione, attribuendo senz’altro la cittadinanza a che nasca nel territorio dello Stato (jus soli); terzo, il diverso principio che pone invece l’accento sulla volontà di chi chieda di far parte del popolo di un certo ordinamento statale.
Ciò basta a spiegare il perché le diverse discipline della status civitatis diano luogo a conflitti “positivi” e “negativi”: dai primi dei quali discendono le numerose ipotesi di doppia cittadinanza, mentre ai secondi si deve l’apolidia.
Altro fondamentale modo d’acquisto è quello del matrimonio: il coniuge di cittadino italiano si vede conferire automaticamente la cittadinanza, “quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio…”. Rimane fermo, per altro, l’acquisto per beneficio di legge, quando agli stranieri od agli apolidi i cui genitori od ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita. Inoltre la cittadinanza può essere in vari casi concessa per naturalizzazione, con decreto del Presidente della Repubblica.
Dalla cittadinanza europea derivano particolari diritti, non solo civili ma anche politici: come quello di entrare e risiede in ogni stato membro, o come l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali europee.