Dell’esercizio di tutte le funzioni che vengono loro attribuite dalla costituzione e dalle leggi i membri del governo rispondono nelle due forme costituzionali previste. Da un lato, tutti i ministri sono politicamente responsabili e sanzionabili. D’altro lato, grava su di essi la responsabilità penale. Quanto alla responsabilità politica vanno per altro integrate in un triplice senso. In primo luogo, il governo può essere chiamato a rispondere di fronte alle camere; questo però non comporta un “obbligo di dimissioni”, neppure in casi di particolare gravità. In secondo luogo, è stato notato che il regolamento della camera prevede espressamente la mozione di sfiducia individuale a carico dei singoli ministri.

In terzo luogo, ogni ministro è politicamente responsabile delle delibere adottate nel consiglio del ministri, quand’anche fosse assente o dissenziente; ed il solo modo per esimersi da questa responsabilità collegiale consiste nel rassegnare le proprie dimissioni. Quanto alla responsabilità penale essa riguarda ogni singolo ministro.

La legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ha sostituito il testo dell’art. 96 Cost.: “il presidente del consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del senato della repubblica o della camera dei deputati. La sola peculiarità costituzionale del caso consiste, ormai, nella prevista autorizzazione a procedere.

Da ultimo, pur non sussistendo in tal senso un’espressa previsione costituzionale, anche ai ministri si applicano le norme sulla responsabilità civile. Malgrado il rilievo costituzionale del loro ufficio, i soggetti in questione rientrano pur sempre fra quei funzionari dello stato che l’art. 28 Cost. dichiara “direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”.

Ed è concepibile altresì che i ministri siano sottoposti alla giurisdizione della corte dei conti, se “nell’esercizio delle loro funzioni per azione ed omissione imputabili anche a sola colpa o colpa o negligenza cagionino danno allo stato”.

 

 

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