Alcune leggi statali si distinguono dalla generalità degli altri atti legislativi ordinari approvati dalla Camere, pur non confondendosi con le leggi costituzionali e di revisione costituzionale. A queste fonti viene abitualmente attribuito il nome di leggi rinforzate, sebbene la posizione che ad esse è riservata nel sistema degli atti normativi obbedisca al criterio della competenza anziché al criterio della gerarchia.

Il primo esempio fattibile è quello offerto dal nuovo testo dell’art. 79 Cost. per cui “l’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale”: in questo caso le fasi del procedimento legislativo non sono alterate, ma viene aggravata la sola maggioranza necessaria.

Affinché sia dato ragionare di leggi rinforzate, è però necessario che l’aggravamento delle loro procedure formative venga puntualmente imposto da apposite norme di rango costituzionale: non sono inquadrabili fra le leggi rinforzate quelle che le Camere approvino dopo aver sentito i pareri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Costituzionalizzato è il cosiddetto procedimento concordatario, mediante il quale vanno poste le premesse perché in materia si adottino nuove leggi ordinarie. Ma considerazioni analoghe s’impongono, a più forte ragione, per le leggi fondate sulle intese fra il governo italiano e le confessioni acattoliche. In tutti questi casi le leggi dispongono di una forza passiva peculiare.

Esse non sono suscettibili, abrogabili o derogabili da altre leggi ordinarie dello Stato, se non intervengono ulteriori intese, alle quali il Parlamento si deve conformare; ed è precisamente in questo dato che consiste la loro atipicità rispetto alla restante legislazione statale ordinaria.

 

 

 

Così concepita la figura delle leggi atipiche eccede, però, le ipotesi regolare dagli articolo 7 e 8 Cost. Da un lato, essa è comprensiva delle stesse leggi “rinforzate”. Dall’altro essa può abbracciare ipotesi diverse ed alquanto eterogenee, a cominciare dalle leggi sottratte al referendum abrogativo. Alcune leggi, come quelle tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, non sono abrogabili in via referendaria; ed in questo senso è dato ipotizzare una loro atipicità.

Le leggi meramente formali sono considerate non-costitutive dell’ordinamento giuridico, perché incompetenti a produrre norme di qualunque genere.

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