Prima definizione

Accanto alle normali fonti riconosciute dall’ordinamento, ve ne sono altre che per un verso somigliano a taluna delle fonti riconosciute, ma per altri versi ne differiscono, in modo da non consentire il loro inserimento in alcune delle suddette fonti riconosciute.

 

Le differenze tra fonti tipiche e fonti atipiche possono riguardare tre elementi di fatto: la forma, la forza e la competenza.

AtipicitĂ  della forma.

Sotto il profilo della forma, una fonte è atipica quando il suo procedimento di formazione, insieme con i suoi presupposti e aggravato e piĂą complesso, dunque rinforzato, rispetto al procedimento di formazione del tipo di fonte al quale essa sarebbe riconducibile, se non vi fossero quegli aggravamenti. Per accertare l’atipicitĂ  formale di una fonte o se si vuole la sua qualificazione come fonte rinforzata, occorrono quindi due giudizi comparativi del procedimento di formazione di quella determinata fonte ed il procedimento di formazione di un tipo di fonte previsto in via generale ed astratta dall’ordinamento giuridico.

 Esempi di leggi atipiche sotto il profilo formale (leggi rinforzate), sono i seguenti: la legge costituzionale prevista dall’articolo 132 per la cui approvazione occorre: il parere dei consigli regionali; la richiesta dei consigli comunali; l’approvazione di tale richiesta con un referendum da parte delle popolazioni interessate.

AtipicitĂ  nella forza

Sotto il profilo della forza, una fonte è atipica quando non vi è corrispondenza, bensì dissociazione tra l’aspetto attivo e l’aspetto passivo della sua forza, quando vi è divergenza in piĂą o in meno tra la posizione che viene ad occupare nel sistema e che vengono ad occupare nel sistema certe particolari fonti, quella che sarebbe propria del tipo generale nel quale esse, sotto ogni altro aspetto rientrano.

In altre parole di una scissione tra la forma e l’efficacia dell’atto. Hanno una forza attiva inferiore a quella della legge ordinaria, ma una maggiore capacitĂ  di resistenza all’abrogazione, che li avvicinerebbe per forza passiva a quella delle leggi costituzionali.

 Gli esempi di fronte diviso tra profilo della forza sono le leggi di concessione di amnistia e indulto previsti dall’articolo 79. (maggiore forza passiva) perchĂ© può essere abrogata solo con leggi che seguono il procedimento illustrato dallo stesso articolo 79 e (minor forza attiva) perchĂ© non può abrogare leggi che disciplinino materie diversa da quella dell’amnistia e dell’indulto.

 Atipicità nella competenza

Sotto il profilo della competenza fonti atipiche sono quelle fonti cosiddette a competenza limitata o competenza specializzata, nel senso che esse possono disciplinare sia pur in via esclusiva, soltanto le singole materie ad esse assegnate da norme costituzionali.

 Più specifica definizione del concetto di fonte atipica.

Fonte atipica è pertanto ogni fonte a competenza specializzata, che presenta variazioni in piĂą o in meno, in ordine alla forza attiva o passiva che viene approvata secondo un procedimento che presenta varianti esterne o interne, rispetto al procedimento base dell’atto al quale formalmente appartiene.

 Le fonti atipiche così definite non sono mai gerarchicamente superiori alle fonti tipiche, alle quali si riferiscono. Il rapporto intercorrente tra fonti atipiche e fonti tipiche non è infatti basato sul principio della gerarchia, bensi su quella competenza.

Una legge costituzionale approvata secondo l’articolo 138 non può abrogare una delle leggi approvate ai sensi dell’articolo 132, nulla prova l’inferioritĂ  della prima e la superioritĂ  della seconda, bensì dimostra l’inammissibilitĂ  che una data materia venga disciplinata da una legge costituzionale approvata senza rispettare gli aggravamenti procedurali, previsti in quell’ipotesi.

 Di atipicitĂ  può parlarsi anche per quanto riguarda il fenomeno riscontrabile nel nostro ordinamento giuridico, nel caso di disposizioni che pur essendo contenuti in leggi costituzionali, sono modificabili mediante leggi ordinarie rinforzate. In questo caso siamo dinnanzi ad una disposizione “decostituzionalizzata” cioè una disposizione che per espressa previsione della fonte di rango superiore nelle quali sono inserite hanno un valore inferiore. Tale fenomeno è ammissibile dall’alto verso il basso ma non dal basso verso l’alto

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