Nell’attuale ordinamento giuridico italiano il valore relativo dei limiti della revisione costituzionale è stato inteso in due sensi.

Interpretandosi in senso letterale i divieti di revisione contenuti in costituzione come disposizioni che escludono il ricorso in quelle determinate ipotesi alla procedura dell’articolo 138 della costituzione, si è ritenuto possibile superare i limiti testuali soltanto con un nuovo intervento dell’organo costituente e con le stesse modalitĂ  seguite al momento della formazione della costituzione.

L’articolo 139 della nostra Costituzione, perciò, sarebbe superabile soltanto qualora il mutamento della forma repubblicana avvenisse ad opera di una referendum popolare istituzionale, analogo a quello del 2 giugno del 46. Questo risulta inapplicabile in quanto non si prevedono gli stessi strumenti ai quali si era ricorso alla nascita della costituzione. E quindi non è prevista la possibilitĂ  di indire un referendum popolare istituzionale. Occorrerebbe perciò preliminarmente modificare con legge costituzionale approvata ai sensi dell’articolo 138, il sistema di revisione costituzionale attualmente vigente aggiungendo o sostituendo ad esso lo strumento del referendum popolare istituzionale. La necessitĂ  di ricorrere ad un doppio grado di revisione appare ovvia. La presenza in costituzione di divieti espressi di modificare alcune disposizioni opererebbe nel senso di imporre la previa rimozione del divieto per incidere sulle disposizioni protette

All’obiezione secondo cui la tesi del doppio grado costituirebbe un artificio formalistico, poichĂ© l’abrogazione della norma limitatrice determinerebbe giĂ  di per sĂ© una violazione, si può ribattere in generale che la capacitĂ  di porre norme limitative, implica in generale la capacitĂ  di rimuoverle.

Un’obiezione opposta, vi è, secondo cui il doppio grado sarebbe inutile poichĂ© la paritĂ  gerarchica tra costituzione e leggi di revisione consentirebbe la diretta modifica della norma garantita attraverso la deroga tacita alla norma imitatrice.

Se si accetta la premessa secondo la quale i limiti della revisione costituzionale sono soltanto quelli di tipo testuale, si deve verificare se oltre all’ipotesi espressamente prevista dall’articolo 139, siano rintracciabili in costituzione richiami testuali impliciti che consentono di definire ulteriori ipotesi di limiti. Tale quesito anche se la risposta ad esso sembra debba essere negativa, si pone soltanto a fronte dell’espressione “inviolabili” usata dall’articolo 2 della costituzione nei confronti dei diritti dell’uomo, successivamente specificate dagli articoli 13, 14, 15 e 24 della costituzione.

Si è infatti osservato che l’identificazione di inviolabili con il irrivedibili, richiede che si dimostri prima inequivocabilmente che la revisione equivale a violazione, il che in una costituzione rigida lo si può senz’altro dire solo per le modifiche apportate dall’attivitĂ  legislativa ordinaria, ma nemmeno una mancanza di tale indicazione dimostrerebbe il contrario.

Tale equivalenza non è suffragata dall’esame dei lavori preparatori dell’articolo 2, non soltanto sulla base dell’argomento desumibile dal respingimento in assemblea della proposta di dichiarare sottratti a revisione le disposizioni della costituzione che ricorrono e garantiscono diritti di libertĂ , bensì anche dalla circostanza che nel dibattito attuale sull’articolo 2 nessuno degli oratori intervenuti accennò ad un possibile significato dell’aggettivo “inviolabili” come equivalente ad il “irrivedibili”.

Nessuno accenno ad una interpretazione dell’inviolabilitĂ  come irrivedibilitĂ  venne compiuto nel corso della discussione sugli attuali articoli 13, 14, 24 per contro, in riferimento all’articolo 15 va osservato che esso venne approvato dall’assemblea costituente in un testo diverso, dove le libertĂ  e la segretezza non venivano dichiarati come inviolabili ma soltanto garantite.

L’aggettivo inviolabili fu inserito e successivamente pubblicato senza che su tale sostituzione terminologica, si espresse il presidente della commissione per la costituzione.

Infine occorre osservare che quando all’aggettivo inviolabile si è voluto attribuire il significato di rivedibili, ciò è stato fatto in modo esplicito ravvicinando e collegando tra loro le disposizioni costituzionali sulla revisione e sulla inviolabilitĂ .

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