L’autonomia costituisce tuttora il terzo fondamentale principio, sul quale si regge l’organizzazione delle Camere; ma la sua ratio ed i suoi contenuti sono oggi assai mutati rispetto al passato. Nel vigente ordinamento italiano, l’autonomia di ciascun ramo del parlamento non viene garantita dalle inframmettenze del solo esecutivo, ma ha una portata ben più vasta. Rispetto all’esecutivo, l’autonomia del parlamento è implicitamente tutelata dalla norma che riserva alle Camere il compito di eleggere fra i loro componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Ma nel medesimo senso concorrono le cosiddette immunità parlamentari, implicanti la necessità di autorizzazione della camera di appartenenza di ciascun membro del parlamento, affinché questi possa esser sottoposto ad arresto o ad altre privazioni della libertà personale o domiciliare o di comunicazione. Le immunità garantiscono i parlamentari anche e soprattutto nei confronti del potere giudiziario. Altre norme costituzionali assicurano poi l’indipendenza reciproca dei due rami del parlamento.

Vale comunque la pena di analizzare gli aspetti più significativi del principio di autonomia, a cominciare dai poteri di autoorganizzazione dei quali le camere dispongono: non solo eleggendo il presidente e l’ufficio di presidenza, ma anche formando i gruppi parlamentari, le giunte, le commissioni.

Tra i primi adempimenti ai quali è chiamato ciascun ramo del parlamento, si colloca l’elezione del presidente, per cui nella camere è richiesta la maggioranza dei due terzi nei primi tre scrutini e la maggioranza assoluta a partire dalla quarta votazione. La ragione di simili quorum consiste nell’esigenza che il presidente operi in modo imparziale.

La delicatezza dei compiti presidenziali conforta ulteriormente la tesi dell’imparzialità dell’organo: difatti “il presidente rappresenta la camera” e, oltre a sovrintendere all’amministrazione interna, assicura il buon andamento dei lavori, facendo osservare il regolamento.

Con il presidente collabora l’Ufficio di presidenza, composto in entrambi i casi da quattro vicepresidenti, tre questori ed otto segretari. In particolari i questori assicurano l’autonomia parlamentare finanziaria; mentre i segretari sono preposti alla redazione del processo verbale ed alle operazioni di voto.

Fin dall’inizio della legislatura si formano inoltre i gruppi parlamentari, che rappresentano la proiezione dei partiti nell’assemblea. Successivamente e conseguentemente alla formazione dei gruppi parlamentari si organizzano le commissioni parlamentari. Tali commissioni si riferiscono comunque all’assemblea sui progetti di legge e talora deliberano immediatamente; e la politicità dei loro compiti richiede che esse rispecchino i rapporti esistenti tra le forze politiche presenti nel plenum.

 

Al Presidente della Camera spetta invece la nomina dei componenti delle tre giunte. Per quanto il rispetto della proporzione di forze tra i diversi gruppi sia richiesto espressamente in relazione alla solo giunta per il regolamento, è intuitivo che il presidente deve tener conto della consistenza e delle indicazioni dei gruppi medesimi; infatti la giunta per il regolamento propone all’assemblea le modificazioni e le integrazioni del regolamento stesso. A sua volta la giunta delle elezioni procede ad una semplice ricognizione della realtà storica. Più accentuatamente politico è invece il compito della giunta per le autorizzazioni.

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