Il presupposto del potere di ritiro degli atti di iniziativa legislativa.

Si deve partire dall’affermazione secondo la quale anche se non vi è una norma che prevede espressamente il potere di ritiro di progetti di legge, il suddetto potere costituirebbe sempre comunque il necessario corrispettivo dell’iniziativa.

La libertà di scelta, che si concreta con il potere di ritiro, del soggetto proponente può distinguersi a seconda che: si riferisca all’esercizio dello stesso potere di iniziativa o all’oggetto dell’iniziativa o, alle regolamentazioni che di tale oggetto si vuole proporre. Pertanto mentre la mancanza di tutte le misure indicate libertà di scelta determina l’inammissibilità del potere di ritiro, la presenza anche solo di una di esse ne consente l’esercizio.

Nell’ordinamento italiano la carenza totale di libertà di scelta per i proponenti sembra sussistere nei confronti dei disegni di legge, di approvazione del rendiconto consuntivo dello Stato e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali: tali disegni di legge, non possono essere ritirati.

Dalla premessa secondo cui il potere di ritiro trova il suo fondamento in un minimo di libertà contenuto del potere di iniziativa legislativa, deriva che i titolari del potere di iniziativa sono gli stessi titolari del potere di ritiro.

  • Per quanto attiene al potere di ritiro del governo, bisogna compiere qualche precisazione circa la possibilità che esso venga esercitato:
  • dal governo dimissionario àl’esercizio del potere di ritiro deve essere ritenuto ammissibile poiché il governo ritardando i propri disegni di legge, giacenti in Parlamento, non riafferma, inammissibilmente, un programma politico da presumere oramai bocciato bensì procedere ad eliminare in sede parlamentare, le tracce dei residui di quel programma.
  • dal governo nominato, ma ancora in attesa della fiducia. occorre distinguere tra
  • il ritiro dei propri disegni di legge che il governa in attesa della fiducia avesse presentato alle camere, per chiarire il programma politico. Nella prima ipotesi il ritiro deve ritenersi ammissibile, poiché così come i disegni di legge presentati tra la nomina e la fiducia valevano a chiarire il programma, che il governo avrebbe esposto alle camere, allo stesso modo il loro ritiro può essere determinato dalla volontà sopravvenuta di modificare tale programma, prima del dibattito sulla fiducia o da possibili dubbi circa la scarsa chiarezza dei disegni di legge presentati, in ordine alla individuazione ed alla specificazione del programma originario.
  • ritiro di disegni di legge presentato dal precedente governo. Nella seconda ipotesi il potere di ritiro è probabilmente inammissibile. Nella prassi il governo all’atto delle proprie azioni programmatiche che introducono il dibattito sulla fiducia, è solito annunciare non già quali dei disegni di legge del precedente governo intenda ritirare bensì quale intenda fare propri, comunicando in tal modo alle camere di essere politicamente interessato a che soltanto alcuni dei disegni di legge giacenti in Parlamento proseguano il loro iter legislativo. Questo la duplice funzione di chiarire il programma del governo prima della fiducia e di produrre nei confronti dei disegni di legge non fatti propri gli stessi effetti pratici delle ritiro.
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