Gli enti pubblici

Accanto allo Stato esistono numerosi e diversi enti pubblici, come le Regioni, le Province, i Comuni, dotati di personalità giuridica. Gli enti pubblici possono essere definiti come quegli apparati costituiti dalle comunità per il perseguimento dei propri fini, i quali sono riconosciuti come persone giuridiche o comunque come soggetti giuridici. Essi sono distinti dalle persone giuridiche private (associazioni, società, fondazioni) le quali sono strumenti offerti all’autonomia privata per perseguire i propri interessi leciti. Invece, gli enti pubblici sono istituiti per il soddisfacimento degli intensi ritenuti comuni ad una determinata comunità, cioè di interessi pubblici.

Inoltre in Italia alle Regioni, ai Comuni, alle Province viene riconosciuta l’autonomia politica (artt. 5 e 114 cost.).

La potestà pubblica

Lo Stato gli enti pubblici, di regola, sono collocati dalle norme giuridiche in una posizione di supremazia rispetto ai soggetti privati. Per tale ragione gli effetti giuridici degli atti essi compiuti, ed in primo luogo l’obbligo di osservarli, derivano esclusivamente dalla loro manifestazione di volontà, essendo irrilevante il consenso o il dissenso dell’interessato.

Questo potere di determinare unilateralmente effetti giuridici nella sfera dei destinatari dell’atto, indipendentemente dal loro consenso, prende il nome di potestà pubblica o di potere di imperio. Le potestà pubbliche però, devono essere attribuite dalla legge e devono essere esercitate in modo conforme al modello legale.

Ben diversa è la posizione dei soggetti privati che possono provvedere da sé e liberamente a disciplinare i propri rapporti, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge (perciò si parla di autonomia privata).

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