Come visto siamo in presenza di una pluralità di soggetti pubblici con caratteri assai differenti tra di loro. La classificazione degli enti ha valore soltanto descrittivo, ed essi possono essere suddivisi in tanti gruppi.

  • In base alla finalità perseguita si distinguono: enti con compiti di disciplina di settori di attività, enti con compiti di promozione, enti con compiti di produzione di beni e servizi ed enti che erogano servizi pubblici.
  • In base al tipo di poteri attribuiti si distinguono: enti che posseggono potestà normativa, enti che fruiscono di poteri amministrativi.
  • In ordine alla modalità con la quale viene organizzata la presenza degli interessati negli organi dell’ente si annoverano:

A) Enti a struttura istituzionale nei quali la nomina degli amministratori è determinata da soggetti estranei all’ente.

B) Enti associativi : nei quali i soggetti facenti parte del corpo sociale sottostante, di cui sono esponenti, determinano direttamente o a mezzo di rappresentanti eletti o delegati le decisioni fondamentali dell’ente. In essi si verifica il fenomeno dell’autoamministrazione.

Tuttavia le classificazioni più importanti sono indubbiamente quelle operate dal legislatore .

La Cost. contempla per es. all’art. 5 gli enti autonomi e, ai fini della sotto posizione al controllo della Corte dei Conti, all’art. 100, gli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

In ordine agli enti autonomi, la Cost. riconosce una particolare autonomia a comuni, province, città metropolitane e regioni: tali enti sono formazioni sociali entificate cui è attribuita autonomia di indirizzo, potendo essi esprimere un indirizzo politico o politico-amministrativo.

Il principio dell’autonomia nei limiti fissati dall’ordinamento è alla base della disciplina costituzionale delle università, delle istituzioni di alta cultura e delle accademie, soggetti che possono darsi autonomi ordinamenti nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (ciò è previsto dall’art. 33 Cost.).

In realtà si è dovuto attendere la l. 168/1989 con cui è stato istituito il Ministero dell’Università e della Ricerca , per assistere ad una prima attuazione dell’art. 33 della Costituzione. Oggi a questa legge si affianca la Riforma di cui alla l. 240/2010

La legge ha di recente introdotto la categoria delle autonomie funzionali ( art. 1 d.lgs. 112/98), o enti locali funzionali, per indicare quegli enti ai quali possono essere conferiti funzioni e compiti statali: scuole, università, camere di commercio (che godono di una copertura costituzionale ex art. 33 e 117). Si tratta di enti ai quali non è riferibile l’autonomia di indirizzo politico e la cui autonomia, anche organizzativa, è così accentuata da consentire l’attribuzione di poteri da parte dello Stato.

Un’altra categoria di enti pubblici è costituita dagli enti pubblici economici, la cui disciplina generale è prevista sia nel c.c. ( art. 2201 c.c.), sia in altre norme di legge.

Importante è la classificazione contenuta nella l. 70/75 che, sugli enti statali non economici (c.d. parastatali) pone una regolamentazione omogenea attinente al rapporto di impiego, ai controlli, alla nomina degli amministratori.

Un’ulteriore e importante categoria di enti, costituzionalmente tutelati, è costituita dagli enti territoriali: comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato.

Il territorio consente di individuare gli enti stessi, che sono comunità territoriali, e le persone che vi appartengono per il solo fatto di esservi stanziate.

L’ente è politicamente rappresentativo del gruppo stanziato sul territorio e opera quindi tendenzialmente nell’interesse di tutto il gruppo.

Le funzioni degli enti sono individuabili anche e soprattutto in ragione del livello territoriale degli interessi stessi ( comunale, provinciale, regionale).

Infine soltanto gli enti territoriali possono essere titolari di beni demaniali posti al servizio di tutta la collettività.

Gli enti pubblici non territoriali, pur esponenziali di gruppi sociali, sono altresì accomunati in ragione del perseguimento di interessi settoriali, ma a differenza degli enti territoriali, non perseguendo interessi generali, vengono detti enti monofunzionali.

A conferma del carattere di atipicità degli enti pubblici è molto frequente la tendenza ad introdurre regimi di diritto speciale: ad es. la legislazione più recente ha istituito una serie di enti pubblici, denominate “agenzie”, direttamente disciplinate dalla legge istitutiva, in genere configurate come strutture serventi rispetto ad un ministero. Es. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

 

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