Gli enti a statuto speciale

Gli enti a statuto speciale si distaccano concettualmente dagli altri enti per due motivi principali:

  • si pensa che per determinare una specifica categoria di interessi sia necessario istituire un ente ad hoc.
  • si riconosce l’esigenza di attribuire ad un ente privilegi o immunità e quindi vi si provvede con leggi.

I principali enti a statuto speciale sono:

  • le organizzazioni di volontariato: organismi liberamente costituiti al fine di svolgere l’attività di volontariato avvalendosi in modo determinante e prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS): enti che prevedono nello statuto lo svolgimento esclusivo di attività in determinati settori (es. beneficenza, istruzione, sport dilettantistico) e l’impiego degli utili solo per le tali attività istituzionali o connesse.
  • le associazioni di promozione sociale: enti che svolgono attività sociale a favore dei propri associati o di terzi, senza perseguire uno scopo di lucro e rispettando la dignità e le libertà della persona.
  • le fondazioni bancarie: enti conferenti dell’azienda bancaria a enti conferitari costituiti in s.p.a. derivanti dallo scorporo dell’azienda dalle Casse di risparmio.

Gli enti pubblici

L’art. 11 considera come enti pubblici tutti gli enti riconosciuti come persone giuridiche ai quali non si applicano le norme del Codice civile, ma quelle del diritto pubblico. I criteri di distinzione tra enti privati e pubblici sono mutati nel tempo, ma si considerano in generale enti pubblici lo Stato, le Province e i Comuni, che perseguono appunti finalità pubbliche, tutelando interessi di natura esclusivamente pubblica.

Lo Stato, al pari di altri enti pubblici, gode di soggettività generale di diritto pubblico, ma lo si ritiene titolare anche della capacità di diritto privato. In generale quando agisce con autorità (iure imperii) si giustifica i privilegi di cui è datato, mentre essi non si giustificano quando agisce sul piano dei privati come un privato (iure privatorum).

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