I principi generali sono i seguenti:
- sia i Comuni che le Province sono dotati di autonomia statutaria e tali Statuti hanno il compito di stabilire le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente, rispettando i principi generali del testo unico e tutte le altre norme di legge in materia. In ogni caso le leggi statali non possono comprimere oltre certi limiti questa autonomia.
- sia i Comuni che le Province sono titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni amministrative conferite da leggi dello Stato o dalle Regioni.
- gli istituti di partecipazione:
- all’interno degli Statuti devono essere valorizzate le libere forme associative e deve essere promossa ogni forma di consultazione dei cittadini stessi. A tal proposito infatti è ammessa la previsione del referendum consultivo.
- è prevista l’azione popolare, con la quale ciascun elettore potrà far valere davanti alle giurisdizioni le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ed alle Province.
- gli atti dei Comuni e delle Province devono essere pubblici.
- il difensore civico garantisce l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione.
- l’autonomia finanziaria è garantita dalla Costituzione sia per le entrate che per le spese.