I principi generali sono i seguenti:

  • sia i Comuni che le Province sono dotati di autonomia statutaria e tali Statuti hanno il compito di stabilire le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente, rispettando i principi generali del testo unico e tutte le altre norme di legge in materia. In ogni caso le leggi statali non possono comprimere oltre certi limiti questa autonomia.
  • sia i Comuni che le Province sono titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni amministrative conferite da leggi dello Stato o dalle Regioni.
  • gli istituti di partecipazione:
    • all’interno degli Statuti devono essere valorizzate le libere forme associative e deve essere promossa ogni forma di consultazione dei cittadini stessi. A tal proposito infatti è ammessa la previsione del referendum consultivo.
    • è prevista l’azione popolare, con la quale ciascun elettore potrĂ  far valere davanti alle giurisdizioni le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ed alle Province.
    • gli atti dei Comuni e delle Province devono essere pubblici.
    • il difensore civico garantisce l’imparzialitĂ  e il buon andamento dell’amministrazione.
    • l’autonomia finanziaria è garantita dalla Costituzione sia per le entrate che per le spese.

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