Art. 123 il governo può impugnare lo statuto davanti alla corte entro 30 gg dalla pubblicazione.

Ci si è chiesto se la pubblicazione fosse a finalità notiziale ( anomala ) che precede l’eventuale richiesta di referendum sull’atto ( si avrebbe quindi un controllo preventivo ) o normale ( che sta alla base dell’entrata in vigore – controllo successivo -al referendum- che sembra + coerente col sistema adottato per ogni tipo di legge )

La corte si è dichiarata a favore della prima Ipotesi, rimane tuttavia incerto se la presentazione del ricorso interrompa il procedimento. Se la risposta fosse si, potrebbe anche darsi che il procedimento ( nell’eventuale pronuncia di accoglimento ) non riprenda +. Se invece si considerasse preferibile la seconda ipotesi (controllo successivo) potrebbe succede che sia la pronuncia popolare, se sfavorevole allo statuto, a decidere sulle sorti dello statuto precludendo il ricorso alla corte.

Riguardo al Concetto di “armonia con la costituzione”, si sono sostenute diverse tesi :

  1. coincide con il semplice rispetto della costituzione
  2. coincide con l’ispirazione al modello organizzativo posto dalla costituzione
  3. coincide con l’osservanza dei soli principi supremi dell’ordinamento
  4. si identifica con il concetto di interesse nazionale
  5. riguarda solo il sistema di valori sostanziali costituzionali riconducibili al principio supremo d’unità nazionale

 

L’impugnazione delle leggi Statali da parte della regione

Giustificazione dei ricorsi regionali è la violazione di qualsiasi norma costituzionale avente diretto effetto di comportare una effettiva ed attuale lesione dell’autonomia costituzionalmente garantita alle regione.

L’iniziale termine di 30 gg si giustificava con l’esigenza di accelerare lo scioglimento del dubbio di costituzionalità ma, realmente corrispondeva ad un vantaggio per lo stato, le cui leggi così venivano minacciate di impugnazione per un periodo contenuto. Quindi appare opportuna l’innovazione introdotta dalla riforma costituzionale che ha alzato a 60gg il termine per qualunque ricorso.

Tuttavia non si dimentichi che il ricorso alla corte non è il solo modo a cui la regione può ricorrere per tutelare la propria autonomia, infatti la giurisprudenza ha + volte spinto la regione a legiferare in contrasto con atti statali considerati lesivi delle prerogative della regione stessa; dopo di che sarà il governo a ricorrere alla corte ed in sede di giudizio di costituzionalità ciascun ente farà valere le proprie ragioni..

L’organo regionale competente al ricorso è la giunta.

Per quanto riguarda gli atti impugnabili si deve aprire una parentesi sul decreto legge , infatti anche se i decreti legge risultano inidonei ad esprimere norme fondamentali limitative dell’autonomia regionale ( quindi la regione si può discostare da qualunque norma prodotta ) la corte ha + volte utilizzato le norme in questi ( confermati dalla legge di conversione ) come parametro nei giudizi sulle leggi regionale; quindi sono impugnabili se dalla loro adozione risulta 1incisione nella competenza regionale.

Problemi ha creato la possibilità di estensione del contraddittorio a regioni terze:

essendo i conflitti stato-regioni, conflitti di parte ( a tutela della rispettiva competenza ) la giurisprudenza non ha dato spazio per la partecipazione di soggetti diversi dalle parti stesse ai giudizi in via d’azione anche se è evidente come, riguardo ai casi in cui ad essere impugnate sono le leggi statali, l’esito del processo non è indifferente per regioni diverse da quella ricorrente.

Il conflitto così appare una sorta di questione personale tra governo e regione interessata. Cmq una volta provata l’esistenza di un interesse immediato e concreto al giudizio da parte di regione terza, non dovrebbero esservi preclusioni riguardo al suo intervento ( stiamo parlando sempre nel corso di un processo in via d’azione, perché non vi sono dubbi sulla sua partecipazione nel processo in via principale)

Importante poi appare il caso in cui ad essere lesa è la competenza di enti minori e allora si distingue:

  • nel caso in cui la lesione sia provocata da 1atto statale, la legge La Loggia da modo agli enti stessi di chiedere alla propria regione di attivarsi a loro difesa a condizione che ci sia un aggancio con la sfera costituzionale delle competenze della regione stessa
  • nel caso in cui la lesione sia provocata da 1atto regionale, gli enti si possono attivare tramite la conferenza unificata presso il governo perché si attivi a protezione della loro autonomia.

 

Il ricorso di una Regione contro la legge di un’altra Regione

Si è discusso sull’ammissibilità di questa ipotesi di ricorso anche se previsto, perché si riteneva che la divisione costituzionale delle competenze fosse tra lo stato e la regione impersonalmente considerata, sicché non si vedrebbe come l’eccesso di competenza di una lex regionale possa tradursi in lesione o menomazione di altra regione.

Tuttavia la dottrina ammette 1 eccezione: che la lex statale, idonea a limitare l’autonomia regionale possa porre precetti procedimentali, ad es. obbligando le regioni alla cooperazione prima di legiferare in ordine a comuni interessi. Allora l’eventuale inosservanza delle procedure potrebbe essere fatta valere innanzi alla corte.

Questa ipotesi, trova riscontro nella legge di riforma costituzionale ( del titolo V ), poichè ora si prevede espressamente il caso di intese interregionali, concluse allo scopo del migliore esercizio delle funzioni spettanti alle regioni stesse, la cui violazione legittima il ricorso contro le leggi con cui le intese stesse siano state ratificate. (sia l’art 117 che l’art 118 fanno riferimento a forme di coordinamento)

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