Nella sua sovranità politica lo Stato è titolare di diversi poteri, che vengono raggruppati in più categorie in relazione alle loro affinità. Tali categorie definiscono le funzioni, che possono essere distinte in:

  • attive, se i poteri giungono a decisioni produttive di mutamenti dell’ordinamento.
  • consultive, se i poteri sono creati allo scopo di dare notizie, pareri e suggerimenti ai poteri facenti parte delle funzioni attive.
  • di controllo, se i poteri sono creati per l’accertamento della regolarità e della convenienza delle decisioni prese dai poteri attivi.

Tali funzioni possono essere suddivise anche in:

  • vincolate, se presentano un determinato iter da cui non possono distaccarsi.
  • discrezionali, se le funzioni hanno un certo margine di scelta, in quanto le norme a riguardo prevedono più strade.

Le singole funzioni:

  • funzione costituente, l’unica totalmente libera nei fini.

Il titolare di questa funzione risulta essere il popolo, che è in grado di determinare il sorgere di uno Stato e di caratterizzarlo nei suoi elementi essenziali.

  • funzione di revisione costituzionale, ovvero il potere di emendarela Costituzione, modificando o abrogando alcune sue regole. Tale funzione può essere attribuita solamente negli Stati in cuila Costituzionesia rigida, in quanto, presentando un procedimento aggravato, differisce dalla funzione di revisione delle leggi.

La nostra Costituzione non è completamente passibile di revisione, in quanto sono esclusi da qualsiasi tipo di modifica o abrogazione:

  • i diritti inalienabili della persona umana
  • i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.
  • funzione di indirizzo politico, che non è altro che l’aspetto dinamico della funzione legislativa, al contrario statica e macchinosa. Tale funzione si sostanzia nella preventiva determinazione dei fini che la funzione legislativa deve porsi in corrispondenza alla valutazione dell’interesse generale.

La funzione di indirizzo politico si suddivide in.

  • indirizzo politico centrale, che a sua volta si suddivide in:
    • costituzionale, che persegue fini di diretta o indiretta derivazione dalla Costituzione.
    • di maggioranza, che persegue fini contingenti, del tutto o quasi del tutto svincolati dal testo costituzionale.
  • indirizzo politico locale, proprio degli enti dello Stato-comunità, che può divergere da quello centrale, correggendolo con efficacia limitata nello spazio e nella misura stabilita, al fine di garantire la perfetta democraticità del sistema.
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