L’amministrazione statale viene distinta in:

  • diretta, quando è svolta da organi statali al centro, mediante una competenza che comprende l’intero territorio nazionale, con eventuali deleghe per l’attivitĂ  amministrativa nelle zone periferiche.
  • indiretta, quando lo Stato affida il perseguimento di scopi generali collettivi a enti pubblici minori, che possono essere autarchici, se gli enti pubblici hanno il diritto di autoamministrarsi, autonomi, se hanno il diritto di darsi norme proprie, o autogovernativi, se hanno il potere di amministrarsi attraverso le elezioni.

      Tali enti minori possono a loro volta essere:

  • territoriali, se hanno tra i loro elementi costitutivi il territorio e il popolo che ci vive (es. Regioni, Province, Comuni, CittĂ  metropolitane).
  • istituzionali, che possono essere sia a carattere nazionale sia a carattere locale.

 Le persone preposte agli uffici pubblici di distinguono inoltre in:

  • pubblici funzionari, ovvero coloro che hanno l’incarico di formare, manifestare, esprimere e attuare la volontĂ  dello Stato e degli altri enti pubblici.

      Tali pubblici funzionari si distinguono a loro volta in:

  • funzionari professionali, che esercitano le loro attribuzioni ponendosi volontariamente e permanentemente al servizio dello Stato o degli altri enti pubblici ottenendo un compenso e impegnandosi a non svolgere altre attivitĂ  in concomitanza con quelle affidate loro dalla pubblica amministrazione.
  • funzionari onorari, ovvero persone non legate all’amministrazione da un rapporto d’impiego, ma investite di una pubblica funzione, espletando un servizio che non può essere stipendiato ma compensato con indennitĂ  o rimborsi spese.
  • pubblici impiegati, ovvero coloro che hanno il compito di eseguire tale volontĂ .

 I sistemi di assunzione ai pubblici uffici sono sostanzialmente due:

  • elezione, che si ha quando un collegio elettorale designa la persona o le persone che debbano occupare un ufficio (es. collegi elettorali politici). Di norma la carica elettiva è temporanea e talvolta, per spoliticizzare l’organo, si stabilisce la non rieleggibilitĂ .
  • nomina, che si ha quando un determinato organo designa il funzionario che deve occupare l’ufficio. Tale nomina può essere:
    • discrezionale, quando la legge pone dei requisiti per la copertura del posto cui deve essere nominata la persona fisica.
    • vincolata, quando l’organo non può scegliere liberamente la persona da preporre all’ufficio.

Un esempio di questo ultimo caso è dato dal concorso, un elemento centrale della Costituzione (art. 97 co. 3), in quanto utilizzato come mezzo per assicurare l’imparzialità (art. 97 co. 1), la migliore selezione e la minore ingerenza possibile di gruppi di pressione. A tale regola generale sono poste comunque delle eccezioni dato che per alcuni gradi particolarmente elevati le nomine sono deliberate direttamente dal Consiglio dei ministri.

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