Parlare di autonomia amministrativa o di autonomia normativa rischia di perdere ogni tipo di significato se non si tratta anche dell’autonomia finanziaria, motivo per cui la riforma del 2001 è andata a toccare anche l’articolo 119:

  • tutti gli enti territoriali autonomi hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
  • per applicare questo tipo di autonomia finanziaria è necessario il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che devono fare riferimento anche al patto di stabilità attuato in sede europea. Proprio per questo l’articolo 117 pone la materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario tra le materie concorrenti.
  • intersecando tra loro il secondo ed il terzo comma possiamo individuare tre tipi di fonte di risorsa:
    • tributi ed entrate propri: gli enti possono applicarli in armonia conla Costituzionee secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.
    • compartecipazioni al gettito dei tributi, attribuite alle Regioni sulla base del loro territorio.
    • fondo perequativo, con cui lo Stato concede dei fondi ulteriori, senza vincoli di destinazione, alle Regioni con minore capacità fiscale per abitante.
    • le risorse attribuite ad ogni ente territoriale devono essere bastevoli a finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Di conseguenza risulta chiara la necessità che siano le risorse a essere calcolate sulla base delle funzioni e non viceversa che siano le funzioni ad essere limitate dalle risorse attribuite all’ente.
    • lo Stato può attribuire in favore di determinati enti locali delle risorse aggiuntive, che devono avere come fine quello di promuovere, ad esempio, lo sviluppo economico e la coesione sociale.

La Corte Costituzionale ha poi stabilito dei divieti a questo tipo di pratica:

  • divieto di istituire fondi a destinazione vincolata.
  • divieto di prevedere finanziamenti statali negli ambiti di competenza delle Regioni.
  • divieto di sopprimere, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore.
  • tutti gli enti territoriali hanno un proprio patrimonio.

La Corte ha stabilito che sino all’approvazione della legge contenente principi per l’attribuzione a Regioni ed enti locali di beni demaniali o patrimoniali dello Stato, tali beni restino nella piena proprietà e disponibilità dello Stato. Dunque l’autonomia finanziaria degli enti locali rimane subordinata alla definizione qualitativa e quantitativa della legislazione statale, e inoltre gli enti possono ricorrere all’indebitamento soltanto per finanziare spese di investimento, senza peraltro poter contare su alcuna garanzia dello Stato sui prestiti da loro contratti.

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