Le società cooperative sono società a capitale variabile. Il capitale sociale non ha determinato in un ammontare prestabilito. La variazione del numero delle persone dei soci non comporta modificazione dell’atto costitutivo ( art. 2524).
Il che non esclude però che anche nelle cooperative l’ingresso di nuovo soci possa avvenire attraverso una modifica dell’atto costitutivo.
È estremamente semplificato è il procedimento per l’ammissione di nuovi soci, non dovendosi di volta procedere ad una modifica dell’atto costitutivo (c.d. “porta aperta”) e. La missione è infatti deliberata in amministratori e le delibere di emissione è annotata quegli stessi amministratori del libro dei soci. Il nuovo socio deve alzare, oltre l’importo delle quote o delle azioni sottoscritte, anche un sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio proposto degli amministratori.
Nella società cooperative costituiscono cause di riduzione del numero dei soci e del capitale, il recesso ( art. 2532 ), l’esclusione ( art. 2533 ) e la morte( art. 2534 ) del socio.
Il recesso è ammesso per legge:
a) quando l’atto costitutivo vieta la cessione delle quote o delle azioni;
b) nei casi previsti per la società per azioni.
La dichiarazione di recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda invece i rapporti mutualistici ha effetto con la chiusura dell’esercizio sociale in corso.
L’esclusione al nuovo diritto in caso di fallimento del socio. Può essere invece disposta da società in caso di: mancato pagamento delle quote o delle azioni, nei casi previsti per la società di persone, per gravi inadempienze del socio.
Quando non ha luogo di diritto, l’esclusione destra deliberata dagli amministratori o dall’assemblea.
In caso di morte del socio, il rapporto sociale si scioglie, salvo che l’atto costitutivo risponda la continuazione della società con gli eredi.
Il gruppo cooperativo paritetico
Anche società cooperative possono ordinate organizzazione del gruppo. È diffuso nella pratica che il gruppo cooperativo trovi fondamento in un accordo contrattuale, inquadrabile nello schema del consorzio fra imprenditori (art. 2602 c.c.), morto a dar vita ad una strategia imprenditoriale comune e unitario.
La legge fissa il contenuto minimo del relativo contratto richiedendo che siano indicate: la durata, alla cooperativa o le cooperative cui è affidata in direzione del gruppo e dei relativi poteri nonché ” i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti da attività comune “.
Ogni cooperativa può recedere dal contratto senza oneri di alcun tipo qualora le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Il contratto del essere depositata in forma scritta presso l’albo delle società cooperative.
Lo scioglimento
Valgono per le società cooperative le cause di scioglimento previste per le società di capitali, con la sola differenza che solo la perdita totale del capitale è causa di scioglimento ( art. 2545-duodecies).
Sono poi cause specifiche di scioglimento:
a) la riduzione dei soci al di sotto del numero minimo di 9 (o 3), se questo non è reintegrato entro un anno;
b) la liquidazione coatta amministrativa disposta dall’autorità governativa.
Per il procedimento di liquidazione, l’unica peculiarità è costituita dal fatto che, in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo no svolgimento dell’eliminazione, l’autorità governativa può sostituire liquidatori o può chiederne la sostituzione al tribunale.
Le mutue assicuratrici
Le mutue assicuratrici o società di mutua assicurazione (artt. 2546-2548 sono società cooperative caratterizzate dalla stretta indipendenza che per legge esiste fra la qualità di socio e le qualità di assicurato: ” non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società ” e viceversa ” si perda la qualità di socio con l’estinguersi dell’assicurazione ” ( art. 2546, 3 comma).
Questo principio differenzia nettamente le mutue assicuratrici rispetto alle comuni cooperative di assicurazione. Queste ultime si può essere assicurati senza diventare soci il socio ha diritto alle prestazioni assicurative solo se ed in quanto stipula un distinto autonomo contratto di assicurazione una società.
Nelle mutue assicuratrici, le due posizioni socio assicurato nascono e restano fra loro strettamente collegate.
Per l’obbligazioni sociali risponde solo società col proprio patrimonio. I soci assicurati sono obbligati verso la società pagamento di ” contributi “, che costituiscono il contempo conferimento e premio di assicurazione.
Il patrimonio sociale, formato con i contributi dei soci assicurati, può essere insufficiente per l’esercizio dell’attività assicurativa. Per superare questo ostacolo l’atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento dell’indennità, mediante speciali conferimenti da parte dei soci assicurati di terzi.
Nelle mutue assicuratrici possono coesistere due categorie di soci:
– soci assicurati.
– soci sovventori: si limitano a conferire il capitale necessario per l’attività della società senza essere assicurati. Sono minati amministratori, ma maggioranza di amministratori deve essere costituita da soci assicurati.