L’usufrutto (art. 2561) consiste nel diritto di riconoscere ad un soggetto (usufruttuario) di godere ed usare una cosa di altro soggetto (nudo proprietario), traendo da essa tutte le utilità che può dare, con l’obbligo di non mutarne la destinazione economica. La costituzione in usufrutto di un complesso di beni destinati allo svolgimento di attività di impresa comporta quindi il riconoscimento in testa all’usufruttuario di particolari poteri – doveri.
L’usufruttuario deve esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue , deve condurre l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione, degli impianti e le normali dotazioni di scorte. L’usufruttuario potrà acquistare ed immettere nell’azienda nuovi beni, beni che diventano di proprietà del nudo proprietario e sui quali l’usufruttuario avrà diritto di godimento e potere di disposizione. Al termine dell’usufrutto l’azienda perciò risulterà composta in tutto o in parte da beni diversi da quelli originari. E’ pertanto previsto che venga redatto un inventario all’inizio ed alla fine dell’usufrutto e che la differenza fra le due consistenze venga regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto.
L’affitto di azienda (art. 2562) è un contratto di locazione, diverso da quello di un immobile destinato all’esercizio di attività d’impresa, che ha per oggetto una cosa produttiva mobile o immobile, e pone a carico dell’affittuario l’obbligo di curare la gestione della cosa in conformità della sua destinazione economica, facendone propri i frutti. Sia all’usufrutto che all’affitto d’azienda si applicano il divieto di concorrenza (art 2557), mentre non si applica la disciplinata dettata per i debiti aziendali dell’art 2560.
I debiti aziendali anteriori all’usufrutto e all’affitto faranno capo solo al nudo proprietario, salvo che per i debiti da lavoro dipendente (art 2112) espressamente accollati anche al titolare del diritto di godimento.