La circolazione del titolo azionario, implicando anche la circolazione della posizione di socio, determina la sostituzione dell’acquirente al venditore in tutte le posizioni soggettive riferite all’azione, siano esse attive e passive, compreso l’obbligazione al versamento dei conferimenti ancora dovuti nel caso di azioni non interamente liberate. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione la vigente normativa prevede che in caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società e conferisce la legittimazione ad esercitare i relativi diritti dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci.

Per le azioni al portatore viene disposto che esse si trasferiscono mediante consegna del titolo mentre per le azioni nominative si prevede il meccanismo della girata autenticata e si stabilisce che il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate è legittimato ad esercitare i diritti sociali fermo restando l’obbligo della società di aggiornare il libro dei soci. La legge considera inoltre le azioni rappresentate da strumenti finanziari dematerializzati. In tal caso la scritturazione svolge un ruolo equivalente, a seconda che si tatti di azioni al portatore o nominative, alla consegna del titolo o alla girata e legittima quindi ad esercitare i diritti sociali. Nel secondo caso inoltre vi è l’obbligo della società di procedere all’aggiornamento del libro dei soci.

Limitazioni alla circolazione delle partecipazioni

Per le società per azioni la legge pur ammettendo la possibilità di vietare il trasferimento delle azioni ne circoscrive la possibilità nel termine massimo di cinque anni e prevede la possibilità di sottoporre (in base ad una disposizione dello statuto) a particolari condizioni il trasferimento delle azioni nominative e di quelle non rappresentate da titoli azionari. La legge prevede inoltre che altre limitazioni possano essere imposte nell’atto costitutivo e quindi le limitazioni più diffuse sono quelle che derivano da una disposizione statutaria quale la clausola che prevede un diritto di prelazione dei soci in caso di alienazione di azioni (per cui il socio che intende liberarsi delle azioni deve preferire, a parità di prezzo, uno o tutti i soci) o la clausola di gradimento (per cui la vendita della azioni viene subordinata al gradimento della persona dell’acquirente da parte degli organi sociali, consiglio di amministratore o assemblea).

Tali limitazioni statutarie sono motivate dall’intento di evitare l’ingresso in società a persone non gradite e in quanto poste dallo statuto sono efficaci erga omnes e quindi opponibili ai terzi sia se le conoscessero o meno con la conseguenza, per quanto riguarda la clausola di prelazione, che il trasferimento fatto in sua violazione non ha effetto nei confronti della società e degli altri soci che hanno quindi il diritto di rendersi acquirenti in sostituzione di colui che le abbia acquistate in violazione del loro diritto. Il problema più delicato si pone però per la clausola di gradimento in quanto essa attribuisce un potere ad un organo sociale, e quindi ad un gruppo di comando, che può costituire uno strumento per impedire il ricambio nel controllo della società ponendo inoltre discriminazioni tra maggioranza e minoranza nella possibilità di vendere le proprie azioni.

Pertanto il gradimento non può essere arbitrariamente rifiutato ma il rifiuto deve trovare giustificazione nella situazione oggettiva, altrimenti la clausola potrebbe addirittura escludere indefinitamente la circolazione delle azioni cosa non consentita per le società per azioni. La legge prevede che le clausole che subordinano il trasferimento inter vivos a clausole di gradimento o che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento mortis causa sono efficaci solo quando sia previsto a carico della società o degli altri soci l’obbligo di acquistare le azioni o sia riconosciuto al socio alienante il diritto di recesso. In tal modo la legge tutela la posizione del socio alienante ma non il possibile ricambio dei gruppi di comando.

Per quanto riguarda la società a responsabilità limitata la legge prevede che in presenza di clausole di gradimento o di clausole che sottopongono a condizioni o limiti i trasferimenti mortis causa, il socio o i suoi eredi possono chiedere la liquidazione della quota immediatamente o alla scadenza del termine non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione fissata dall’atto costitutivo. Per entrambe le società si deve ritenere che mancando il gradimento e fatta salva l’applicazione delle tutele previste dalla legge la vendita della partecipazione non ha effetto nella società e quindi socio rimane il venditore e non l’acquirente. 196)

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