Nelle società di capitali invece la suddivisione del capitale viene fatto indipendentemente dalla persona del socio sulla base di una suddivisione astrattamente operata nell’atto costitutivo. Il capitale sociale è fin dall’inizio suddiviso in tante parti, le azioni, che sono necessariamente uguali, attribuendo uguali diritti e uguali poteri. Pertanto la posizione del socio nella società dipende dal numero di azioni possedute ed essendo l’azione indipendente dalla persona del socio la libera trasmissibilità è caratteristica essenziale dell’azione. L’azione ha tre caratteristiche fondamentali: è parte del capitale sociale, è un complesso unitario di diritti e poteri, ed è un titolo azionario.

Per quanto riguarda il primo aspetto la legge prevede due sistemi per effettuare la suddivisione del capitale: il primo prevede la determinazione nello statuto del valore nominale dell’azione per cui il numero delle azioni si ha dividendo il capitale sociale per il valore nominale, mentre il secondo prevede l’emissione di azioni senza valore nominale ma stabilendo nello statuto il numero delle azioni da cui deriva il valore percentuale che ciascuna di esse ha rispetto al capitale sociale. Oltre al valore nominale si ha il valore effettivo e per le azioni quotate in borsa il valore di borsa: tali valori possono essere diversi dal valore nominale e possono continuamente modificarsi in quanto si basano sul patrimonio della società o sul corso delle quotazioni, valori entrambi variabili.

Categorie di azioni

Abbiamo detto che le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti e precisamente il diritto ad una parte proporzionale degli utili e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione nonché il diritto di voto. Questa esigenza di uguaglianza di diritti però si pone solo con riferimento alle azioni che fanno parte della stessa categoria in quanto la legge prevede che in una stessa società possano esistere diverse categorie di azioni e che le azioni di ogni categoria siano fornite di diritti particolari il cui contenuto è determinabile liberamente dalla società.

Così accanto alle azioni ordinarie possono essere emesse:

a) azioni privilegiate che attribuiscono un diritto di priorità nella distribuzione degli utili o nel rimborso del capitale all’atto dello scioglimento della società

b) azioni postergate -. Per quanto riguarda l’incidenza delle perdite

c) azioni correlate . ossia fornite di diritti patrimoniali dipendenti dai risultati dell’attività della società in un determinato settore

d) azioni senza diritto di voto , con voto limitato a particolari argomenti o con voto subordinato al presentarsi di determinate condizioni.

Ovviamente tali categorie di azioni non devono superare complessivamente la metà del capitale sociale. Possono essere previste (solo per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) limiti di voto in base alle quantità di azioni possedute dallo stesso soggetto o azioni riscattabili, per le quali viene riconosciuta agli altri soci un potere di acquisto ad un determinato corrispettivo in caso di recesso. Sono invece vietate le azioni a voto plurimo, ossia azioni privilegiate nel voto.

Altra categoria di azioni è quella delle azioni di godimento riservate ai soci le cui azioni siano state sorteggiate per ridurre il capitale sociale in eccesso. Infatti gli azionisti le cui azioni sono state estratte e che pertanto escono dalla società hanno diritto alla quota di liquidazione calcolata sul valore nominale e non su quello reale e quindi potrebbero subire un pregiudizio qualora esso risultasse minore di quello reale. Si può quindi ovviare a ciò assegnando azioni di godimento che permettono di partecipare alla distribuzione di utili futuri anche se in modo postergato rispetto alle altre categorie di soci.

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