Società collegate

Per l’art. 2359 co. 3 sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. Tale influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti (1/10 se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati). Il riferimento ad un quoziente di voti nell’assemblea ordinaria si ricollega al fatto che questa è in grado di influire sulla gestione, avendo tra i poteri conferitile dalla legge anche quelli relativi alla nomina e revoca degli amministratori, all’approvazione del bilancio e all’eventuale approvazione di atti gestori.

La qualifica di società collegata ha un valore unidirezionale, dal momento che non rileva per la società stessa, ma per la società partecipante, costretta ad inserire nel bilancio voci specifiche.

Società controllate

L’art. 2359 riconnette la qualifica di società controllata a tre diverse ipotesi, aventi tutte come denominatore comune l’influenza dominante sulla gestione. In particolare, vengono considerate controllate (co. 1):

  • le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (controllo interno di diritto).
  • le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (controllo interno di fatto).
  • le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in forza di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo esterno di fatto).

Ai fini dell’applicazione dei punti 1 e 2 co. 1, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi (co. 2). In questo caso si parla di controllo indiretto, che presuppone una catena di società (es. se A controlla B e B controlla C, questa viene indirettamente controllata da A).

 La rilevanza del controllo si manifesta:

  • nella determinazione del contenuto di alcune voci del bilancio, relazioni e allegati.
  • in alcune disposizioni (es. artt. 2372 e 2399).
  • nella disciplina delle partecipazioni incrociate e nella configurazione dei gruppi.

 Partecipazioni incrociate

I problemi posti dalle partecipazioni incrociate (o reciproche) sono sostanzialmente analoghi a quelli visti per l’acquisto delle proprie azioni:

  • può venirne falsata la consistenza patrimoniale, moltiplicata artificialmente.
  • può venirne falsato il rapporto tra maggioranza e minoranza, attribuendo un potere ben maggiore di quello che i rapporti di partecipazione al capitale consentirebbero loro.

 L’affinità di problemi fa sì che la disciplina dettata a tutela degli interessi dei creditori e dei terzi abbia molti punti di contatto con quella esaminata in ordine alla sottoscrizione, all’acquisto e al possesso delle proprie azioni.

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