La trasformazione è il passaggio della società da un tipo all’altro di organizzazione sociale, la fusione è la riunione in una unica società di più organizzazioni autonome e la scissione è il frazionamento della società in più organizzazioni autonome. I tre fenomeni hanno in comune il fatto che le modificazioni si attuano in base ad un negozio corporativo che opera sulla organizzazione sociale e solo di riflesso si riversa sulla posizione dei soci e sul patrimonio della società. Altro fattore in comune è il fatto che tali modificazioni consentono un mutamento della società senza soluzione di continuità evitando le conseguenze che si avrebbero se si dovesse procedere alla eliminazione della società e alla successiva ricostituzione.

La trasformazione riguarda una sola società e incide riorganizzandola su nuove basi (quelle tipiche del tipo di società prescelto) ed è l’effetto di una specifica decisione dei soci che comporta una modificazione dell’atto costitutivo. Si può avere accanto alla trasformazione omogenea che comporta il passaggio da un tipo all’altro di società lucrativa, la trasformazione eterogenea che comporta il passaggio da una società di capitali o di persone ad una forma non societaria dell’esercizio dell’impresa o ad una società cooperativa e viceversa.

La fusione può attuarsi o tramite la riunione di più società in una società nuova (fusione propriamente detta) o in una società preesistente che continua a sussistere (fusione per incorporazione). In questo caso la decisione dei soci delle singole società è necessaria ma non sufficiente essendo richiesto anche un atto intersoggettivo, l’atto di fusione appunto, nel quale le decisioni dei soci delle società interessate trovano esecuzione. La scissione riguarda anch’essa più società e può avvenire con l’assegnazione da parte di una società ad altre società di tutto il proprio patrimonio (scissione totale) o con l’assegnazione di parte del proprio patrimonio ad altre società (scissione parziale o scorporazione).

La legge prevede, per la trasformazione in società di capitali, di fusione o scissione di società di persone il consenso della maggioranza dei soci (prevedendo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso alla decisione). Per le relative decisioni da parte delle società di capitali invece sono richieste le maggioranze previste (dalla legge o dallo statuto) per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto (tranne che per la trasformazione eterogenea per la quale è richiesta il voto favorevole dei due terzi dei soci).

Per la trasformazione in società di capitali è invece richiesta:

a) in caso di consorzio la maggioranza assoluta dei consorziati

b) il consenso unanime nel caso di contitolari di azienda

c) tre quarti dei voti degli associati per l’associazione.

Per la trasformazione eterogenea di società cooperativa è invece richiesto il voto favorevole di almeno la metà dei soci.

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