La cessione globale dei crediti è l’istituto su cui si fonda la cartolarizzazione dei crediti. L’operazione risponde allo scopo di facilitare lo smobilizzo di masse notevoli di crediti, anche di non agevole realizzazione, mediante l’incorporazione in titoli di credito di massa destinati ad essere per lo più sottoscritti da investitori professionali.

Le operazioni di cartolarizzazione sono utilizzare soprattutto dalle banche per smobilizzare masse di crediti in sofferenza e sono realizzabili secondo due modalità:

cessione dei crediti ad una società veicolo che li acquista finanziandosi con i titoli emessi sul mercato e che vincola al pagamento degli stessi solo la massa dei crediti ceduti

cessione dei crediti ad un fondo comune di investimento chiuso avente per oggetto crediti.

I caratteri essenziali dell’operazione di cartolarizzazione dei crediti sono:

la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari esistenti o futuri, eventualmente individuati in blocco, ad una società che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione

l’emissione da parte di tale società di titoli di credito destinati a finanziare l’acquisto del portafoglio crediti ceduto

la destinazione esclusiva da parte della società cessionaria delle somme corrisposte dai debitori ceduti al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei relativi crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione.

 

La disciplina

I titoli emessi sono espressamente qualificati come strumenti finanziari.

Se destinati ad essere collocati fra il pubblico troverà perciò applicazione la disciplina della sollecitazione all’investimento.

Allo stesso tempo quando i titoli sono offerti ad investitori non professionali l’operazione di cartolarizzazione deve essere sottoposta a “valutazione del merito creditizio” da parte di agenzie di rating.

I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi.

Nel contempo, i portatori dei titoli sono pienamente tutelati in caso di fallimento dei debitori ceduti in quanto i pagamenti da questi effettuati alla società cessionaria non sono sottoposti a revocatoria fallimentare.

 

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