Il contratto nella realtà empirica

Quando si parla di contratto si pensa immediatamente ad un’operazione economica. Questa operazione può essere fatta da due soggetti posti sul medesimo piano, da due soggetti che hanno status uguale e potere economico diverso, da due soggetti che hanno diverso status e diverso potere economico. Un’operazione economica può essere fatta in modo istantaneo: ad es. si acquista un quotidiano. Nella maggior parte dei casi, si pensa ad un contratto come ad un’operazione semplice.

In sostanza il contratto di cui parla il codice è un concetto astratto.

Contratto e operazione economica

Un contratto può riguardare una sola operazione economica, più operazioni economiche, oppure riflettere una fase o un frammento di un’operazione economica. Quando si deve qualificare un contratto occorre dunque accertare se esso riguarda una sola o più operazioni economiche. Il c.c. offre lo spunto per esaminare in concreto in che modo si possa dare veste giuridica ad un’operazione economica. L’espressione generica di accordo appare in questo contesto più appropriata di quella di contratto in quanto l’operazione può essere avviata e poi ripartita in fasi. Per comprendere tipo ed estensione degli impegni assunti dalle parti, occorrerà accertare di volta in volta che cosa sia avvenuto.

Ecco qualche esempio:

a) Compravendita di un immobile. Quando si acquista un immobile venditore e compratore non concludono direttamente il contratto definitivo di compravendita. Il compratore potrebbe non avere la disponibilità e quindi rivolgersi ad una banca o vendere un immobile di proprietà. Accanto al contratto di compravendita, il compratore deve stipulare contratti in vista dell’acquisto dell’immobile individuato. Si tratta di un contratto di mutuo, un’operazione collegata solo al compratore, ma se questo vuol coinvolgere anche il venditore, può condizionare l’acquisto dell’immobile alla vendita di quel bene del suo patrimonio, oppure finalizzare il mutuo all’acquisto dell’immobile (mutuo di scopo). Le parti quindi, concludono prima un contratto preliminare poi il contratto definitivo.

b) Compravendita di un impianto industriale esistente e funzionante. In questo caso il compratore può voler controllare il rendimento dell’impianto e quindi effettuare una perizia commerciale ed una tecnica. Per avviare le operazioni, le parti possono prima sottoscrivere una lettera di intenti in cui si comunicano le rispettive intenzioni. Questa impegna le parti solo ad agire correttamente; in caso di violazione delle regole di correttezza, dalla lettera d’intenti nasce a favore della parte che ha subito la scorrettezza, un’azione di responsabilità extracontrattuale per il risarcimento del danno. Seguirà poi la conclusione del contratto preliminare e quindi di quello definitivo.

c) Scambi di partecipazioni societarie rilevanti. Le parti possono concludere tra loro un accordo solo moralmente vincolante, in cui si impegnano a considerare l’opportunità di collaborare in un’attività commerciale o industriale. Poi possono concludere lettere d’intenti, un contratto preliminare e infine uno definitivo.

d) Patti parasociali. Più soggetti possono rendersi acquirenti di pacchetti azionari della medesima società, e voler individuare tra loro un’unità d’intenti per la gestione della società. Allora concludono accordi destinati a impegnarli reciprocamente a consultarsi prima di assumere decisioni di rilevante importanza per la società.

e) Convenzioni urbanistiche. Quando un soggetto intende operare un intervento urbanistico ed edilizio di rilievo, l’amministrazione comunale e il privato possono concludere un accordo in cui si individuano le modalità e i tempi dell’intervento sulla base di un disegno o di un progetto di massima; poi al privato può essere richiesto di sottoscrivere un atto di sottomissione contenente tutte le clausole relative ai suoi impegni; infine, si può concludere il contratto vero e proprio.

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