La buona fede cui fa riferimento l’art. 1337, secondo dottrina e giurisprudenza, è la cosiddetta buona fede in senso oggettivo (intesa come generale dovere di correttezza e deve essere distinta rispetto alla buona fede soggettiva intesa come ignoranza di ledere una situazione giuridica altrui).

La buona fede esprime il principio della solidarietà contrattuale che si specifica nelle fondamentali aspetti della lealtà e della salvaguardia.

La buona fede, precisamente, impone alla parte di comportarsi lealmente e di attivarsi per salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti di un apprezzabile sacrificio.

Obblighi tipici di buona fede nella fase precontrattuale sono sotto il profilo della lealtà e della salvaguardia:

a) Di informazione: cioè il dovere di informare l’altra parte sulle circostanze di rilievo che attengono all’affare e cioè innanzi tutto sulle cause di invalidità e di inefficacia del contratto, sulle cause di inutilità, sulle cause di inadempimento del contratto, ecc.. La violazione del dovere di informazione o avviso si qualifica come reticenza.

b) Di custodia: delle cose di cui si è venuti in possesso durante le trattative, può trattarsi di merce da esaminare o di documenti da leggere.

c) Di segreto: inteso come dovere di tacere su tutte le informazioni e le notizie sull’altro contraenti è venuto alla luce nel corso delle trattative.

In realtà, una tipizzazione e propria è comunque impossibile trattandosi di una clausola generale.

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