L’art. 2558 si applica ai contratti a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell’azienda.

Se invece, l’imprenditore ha già adempiuto le obbligazioni a suo carico, residuerà un credito a suo favore nei confronti del terzo. Viceversa, residuerà un debito dell’ imprenditore qualora il terzo contraente abbia integralmente eseguito le proprie prestazioni. In tali casi, in sede di vendita dell’azienda troverà applicazione la disciplina dettata dall’art. 2559 e dall’art. 2560 per i crediti e i debiti aziendali e non quella prevista dall’art. 2558.

Per le imprese soggette a registrazione nella sezione ordinaria, per rendere opponibile la cessione dei crediti ai terzi, la notifica al debitore ceduto o l’accettazione da parte di questi è sostituita dall’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese. Da tale momento, la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta ha effetto nei confronti dei terzi, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione. Tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.

Per le altre imprese, si applica la disciplina generale della cessione dei crediti.

Per quanto riguarda la cessione dei debiti si cerca di evitare che la modificazione del patrimonio dell’alienante pregiudichi le aspettative di soddisfacimento dei creditori aziendali. Pertanto è mantenuto il principio generale per cui non è ammesso il mutamento del debitore senza il consenso del creditore. Infatti, secondo l’art. 2560, 1° comma, l’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Consenso che deve riguardare specificatamente la liberazione dell’alienante e non genericamente il trasferimento dell’azienda.

Per le aziende commerciali, invece, è derogato l’altro principio secondo cui ciascuno risponde solo delle obbligazioni da lui assunte. Infatti, secondo l’art. 2560, 2° comma, nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Perciò, l’acquirente di un’azienda commerciale risponde in solido con l’alienante nei confronti dei creditori che non abbiano consentito alla liberazione dell’alienante.

La responsabilità ex lege dell’acquirente sussiste solo per i debiti aziendali che risultano dai libri contabili obbligatori, (tranne che per i debiti di lavoro, per cui l’acquirente ne risponde anche se questi non risultano dalle scritture contabili obbligatorie).

L’art. 2559 e l’art. 2560 disciplinano le conseguenze del trasferimento dell’azienda per i creditori e i debitori aziendali, ma nulla dispongono circa la sorte dei crediti e debiti nel rapporto tra alienante e acquirente.

La soluzione è tuttora controversa poiché i dati normativi non offrono alcun argomento per risolvere il problema.

Comunque, prevale la tesi che i crediti e i debiti non passino automaticamente in testa all’acquirente, ma a tal fine è necessaria un’espressa pattuizione. In mancanza, l’acquirente riceverà il pagamento dei crediti anteriori come semplice legittimato a riscuotere per conto dell’alienante e sarà tenuto a trasferirgli quanto riscosso, nonché pagherà i debiti anteriori al trasferimento dell’azienda quale garante ex lege dell’alienante stesso e avrà diritto di rivalsa per l’intero nei confronti di questi.

Ma le intenzioni del legislatore erano diverse, dato che sia il Progetto di codice di commercio del 1940 e il Progetto del libro dell’impresa e del lavoro del codice civile espressamente prevedevano la successione automatica dell’acquirente nei crediti e nei debiti. Comunque, non è accettabile l’idea che, nel silenzio delle parti, passino all’acquirente i crediti ma non i debiti.

 

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