La disciplina

Vi sono alcune operazioni di natura finanziaria in larga parte sconosciute all’epoca della

codificazione del 1942: leasing, factoring, carte di credito, cartolarizzazione dei crediti.

Si tratta di attività ed operazioni prevalentemente svolte da imprese bancarie, ma non riservate per legge alle stese.

Si tratta inoltre di attività che le banche di regola svolgono indirettamente attraverso la creazione di società controllate che operano in ciascuno di tali settori. Tali società concorrono perciò a formare con la società bancaria che le controlla un gruppo creditizio.

La specificità delle attività in considerazione e la circostanza che esse sono svolte da intermediari non bancari hanno fatto emergere in tempi recenti la necessità di una disciplina pubblicistica di settore.

Da qui l’emanazione di una serie di provvedimenti dai quali è emersa l’ulteriore distinzione fra:

attività non bancaria di intermediazione finanziaria

attività di intermediazione mobiliare (di cui ci occuperemo in seguito)

Per quanto riguarda l’attività di intermediazione finanziaria non bancaria, la relativa disciplina si applica alle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.

L’esercizio nei confronti del pubblico di una o più delle attività indicate è riservato agli intermediari iscritti in un apposito elenco generale tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi (Uic).

Per ottenere l’iscrizione nell’albo gli intermediari devono avere la forma di società di capitali o di società cooperative, per le quali è prevista una specifica disciplina in tema di capitale sociale minimo e di requisiti di onorabilità e professionalità dei soci rilevanti e degli esponenti aziendali.

Gli intermediari di maggior rilievo, individuati con criteri oggettivi determinati dal Ministero del Tesoro, sono tenuti ad iscriversi anche in un apposito elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia e sono assoggettati a più penetranti controlli da parte della stessa.

 

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