Nell’esercizio dei suoi poteri l’assemblea incontra vari limiti:
- da un lato è tenuto all’osservanza delle norme inderogabili, relative al funzionamento della società, e di quelle derogabili, fintanto che non siano derogate.
- dall’altro deve rispettare le norme poste a tutela gli interessi particolari dei creditori sociali e dei singoli azionisti.
Queste ultime norma rappresentano la difesa dell’azionista di fronte alla volontà della maggioranza e danno luogo ai cosiddetti diritti individuali del socio, la cui delimitazione è piuttosto controversa (es. diritto alla parità di trattamento).
Diversa questione è se il socio possa consentire ad una modificazione in negativo della propria posizione. La logica vorrebbe che, a patto che si trattasse di diritti disponibili, questo fosse possibile e che il consenso necessario fosse individuale. Per i diritti appartenenti ad una determinata categoria di azioni (diritti prioritari), tuttavia, la modificazione può essere approvata anche a maggioranza dai soci della categoria interessata.
Rimane comunque il dubbio su quali siano i diritti individuali disponibili (es. non può rinunziarsi al diritto di intervenire in assemblea, al diritto di recesso, al diritto di impugnare la deliberazione).
Due sono le principali tematiche di discussione:
- se l’assemblea incontri un limite ai suoi poteri nell’oggetto sociale, questione che viene risolta tendenzialmente in negativo, dal momento che la legge prevede la possibilità della modifica o del cambiamento del medesimo.
- se l’assemblea incontri un limiti ai suoi poteri nella necessità di perseguire l’interesse sociale, questione che viene risolta in negativo, perché la valutazione di ciò che risponde all’interesse sociale è rimessa all’apprezzamento discrezionale ed insindacabile dell’assemblea (caso particolare art. 2441 co. 5).
Due elementi che, al contrario, limitano senza discussioni i poteri dell’assemblea sono:
- la valutazione del bilancio, dato che la legge vuole che da esso emergano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria delle società e il risultato economico dell’esercizio.
le attribuzioni dell’organo esecutivo (consiglio di amministrazione), dal momento che esso ha una competenza esclusiva in materia di gestione, e quindi un’ingerenza dell’assemblea in questo campo è possibile soltanto sotto forma di autorizzazione.