Limitazioni pubblicistiche e monopoli legali

La Costituzione e il codice civile prevedono che la libertà di iniziativa economica e la libertà di concorrenza, possono essere limitate dal legislatore ordinario per fini di utilità sociale.

Molte sono le forme di regolamentazione pubblicistica dell’iniziativa economica privata che si risolvono in limitazioni della libertà di concorrenza. Alcune sono:

i controlli sull’accesso al mercato di nuovi imprenditori, con concessioni o autorizzazioni amministrative;

gli ampi poteri di indirizzo e di controllo dell’attività riconosciuti alla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese che operano in alcuni settori;

l’articolato sistema di controllo pubblico dei prezzi di vendita, che per alcuni beni può giungere fino alla fissazione del prezzo di imperio da parte del CIP, comitato interministeriale prezzi, es. farmaci, giornali.

L’interesse generale può legittimare anche la radicale soppressione della libertà di iniziativa economica privata e di concorrenza. L’art. 43 della Costituzione pone dei limiti al potere statale di creare monopoli pubblici.

È necessario che la riserva di attività sia disposta con legge ordinaria e che abbia un fine di utilità generale. Inoltre, sono prefissati i settori in cui può essere legittimato un monopolio pubblico.

Obbligo di contrarre del monopolista

In ogni caso, quando la produzione di determinati beni o servizi è attuata in regime di monopolio legale, il legislatore si preoccupa di tutelare gli utenti contro possibili comportamenti arbitrari del monopolista.

Il legislatore pone un duplice obbligo a carico di chi opera in regime di monopolio:

  1. a) l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni e di soddisfare le richieste che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa
  2. b) l’obbligo di rispettare la parità di trattamento fra i diversi richiedenti.

La parità di trattamento non implica però che le condizioni contrattuali debbano essere necessariamente le stesse per tutti gli utenti.

Il monopolista potrà prevedere anche modalità e tariffe differenziate (si pensi ai trasporti ferroviari), purché predetermini i relativi presupposti di applicazione e ne faccia godere chiunque si trovi nelle condizioni richieste.

Gli stessi obblighi sono previsti dall’art. 1679 a carico di chi eserciti in regime di concessione amministrativa pubblici servizi di linea per il trasporto di cose o persone.

La disciplina del monopolista legale non si applica al monopolista di fatto, cioè all’ imprenditore che, pur non godendo di un regime di esclusiva, abbia una posizione dominante sul mercato ed in fatto controlli la produzione ed il commercio di un bene o di un servizio non facilmente sostituibili dai consumatori.

Al monopolista di fatto è applicabile la normativa a tutela della concorrenza introdotta dalla legge 287/1990, e ciò consente di reprimere per altra via le pratiche discriminatorie e vessatorie poste in essere dallo stesso nei confronti di altri imprenditori, ma non dei consumatori.

 

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