La società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice formano la categoria delle società di persone. La società semplice può esercitare solo attività commerciale. La società in nome collettivo è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l’esercizio di attività commerciale sia per l’esercizio di attività non commerciale. In ogni caso è soggetta all’iscrizione al registro delle imprese con effetti di pubblicità legale (società di tipo commerciale).

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Una specifica scelta di questo tipo di società è necessaria solo se l’attività da esercitare non è commerciale. La società in accomandita semplice si caratterizza rispetto alla società in nome collettivo per la presenza di due categorie di soci:

– I soci accomandatari che rispondono solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali

– I soci accomandanti che rispondono alla quota conferita.

E’ un tipo di società che deve essere specificatamente scelto dalle parti.

La società semplice ha un particolare rilievo normativo, in quanto la sua disciplina si applica anche alla snc e alla sas per i rinvii del legislatore, art. 2293,art. 2315.

Il codice circoscrive l’utilizzabilità della ss al settore delle attività non commerciali e ciò ha comportato che essa poteva essere legittimamente impiegata solo per le imprese agricole. Ma, in pratica, le attività agricole preferiscono dar vita a società diverse dalla ss.

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