Capacità e legittimazione

La partecipazione ad un contratto di società, di qualunque tipo, costituisce un atto di straordinaria amministrazione e pertanto non può essere compiuto dal rappresentante legale dell’incapace senza le necessarie autorizzazioni e neanche dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore. Tuttavia per quanto riguarda la partecipazione dell’incapace come socio illimitatamente responsabile in una società in nome collettivo o in accomandita semplice in considerazione dei particolari rischi connessi con una attività commerciale e con la responsabilità illimitata e solidale che grava sul socio, sono previsti controlli ancora più rigorosi e tale partecipazione è comunque subordinata al rispetto delle norme che regolano la capacità all’esercizio dell’impresa.

In passato si dubitava che le persone giuridiche (in particolare le società per azioni e a responsabilità limitata) potessero partecipare come soci alle società personali ma ora tale problema è risolto in quanto la legge prevede espressamente che la partecipazione di una società per azioni in imprese che comportano una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall’assemblea dei soci, il che può essere esteso, nel silenzio della legge, anche alle società a responsabilità limitata. Così come sembra risolto anche il problema relativo all’assunzione da parte della persona giuridica socia di una società di persone delle funzioni di amministratore.

Infatti la legge prevede l’ipotesi per cui tutti i soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo o in accomandita semplice siano società di capitali e quindi se si considera anche l’amministrazione in una società in accomandita semplice può essere affidata solo ai soci accomandatari è chiaro che ammettere una società in accomandita semplice nella quale tutti gli accomandatari siano società di capitali significa ammettere che la società di capitale può assumere funzione di amministratore anche nelle società in nome collettivo.

Esigenze di forma e pubblicità del contratto

Nelle società personali il contratto non è di per sé un contratto formale. Tuttavia per le società in nome collettivo e in accomandita semplice è prevista la redazione per iscritto dell’atto costitutivo ma ciò non è richiesto per esigenze di forma o di prova ma solo quale presupposto della pubblicità legale per cui la mancanza dell’atto scritto non comporta le conseguenze che si verifichino quando manchi il documento richiesto ab substantiam o ab probationem ma solo il verificarsi di quelle conseguenze che la legge fa derivare dalla mancata osservanza della pubblicità.

La forma può essere richiesta per l’oggetto del conferimento se ad esempio si conferiscono beni immobili o diritti reali immobiliari ma in tal caso è richiesta per la validità del conferimento e non dell’intero contratto. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice la legge prescrive anche gli elementi che devono risultare dall’atto costitutivo e precisamente il nome della società, le persone degli amministratori e di coloro che hanno la rappresentanza della società, il nome dei soci e la loro responsabilità, i conferimenti di ciascun socio, le norme sulle ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio nelle perdite.

La incompletezza delle indicazioni però comporta solo che l’ufficio del registro delle imprese possa rifiutare l’iscrizione ma non la validità del contratto. La pubblicità del contratto si attua mediante il deposito per l’iscrizione presso il registro delle imprese dell’atto costitutivo ad opera degli amministratori e del notaio che ha sottoscritto l’atto entro trenta giorni dalla stipulazione.

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