Le modificazioni dell’atto costitutivo

Nella società semplice e nella società in nome collettivo, il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. Nessun patto contrattuale è modificabile senza il consenso di tutti e quindi di ciascun socio, anche se deroghe al riguardo sono state introdotte dalla riforma del 2003 delle società di capitali per la trasformazione, la fusione, la scissione. Fra le modificazioni del contratto sociale rientrano anche i mutamenti nella composizione della compagine sociale.

Per il rapporto fiduciario, infatti, il consenso di tutti gli altri soci è necessario per il trasferimento della quota sociale, sia tra i vivi che a causa di morte. L’atto costitutivo può però stabilire la libera trasferibilità fra i vivi della quota e/o la continuazione della società con gli eredi del socio defunto. Nella società in nome collettivo e nella società semplice le modificazione dell’atto costitutivo sono soggette a pubblicità legale e finché non sono state iscritte nel registro delle imprese, non sono opponibili ai terzi.

Nella collettiva irregolare, le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e non sono opponibili a coloro che le abbiano senza colpa ignorate. Nella pratica è però presente la clausola che prevede la modificabilità a maggioranza dell’atto costitutivo. I poteri modificativi devono però rispettare due principi generali: l’obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede ed il rispetto della parità di trattamento tra i soci.

 

Scioglimento del singolo rapporto sociale

Il singolo socio può cessare di far parte della società per morte, recesso od esclusione. Ciò comporta la necessità di definire i rapporti patrimoniali fra i soci superstiti ed il socio uscente o gli eredi del socio defunto attraverso la liquidazione della quota sociale. E’ rimesso ai soci superstiti il decidere se porre fine alla società o continuarla. Il principio di conservazione della società opera anche quando resta un solo socio. Il venir meno della pluralità dei soci opera come causa di scioglimento della società solo se la pluralità non è ricostituita nel termine di sei mesi.

Se muore un socio, i soci superstiti sono per legge obbligati a liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi nel termine di sei mesi. I soci superstiti, quindi, non sono tenuti a subire il subingresso in società degli eredi del defunto. I soci superstiti possono tuttavia decidere:

– Lo scioglimento anticipato della società. In questo casi gli eredi non hanno diritto alla liquidazione della quota nel termine di sei mesi. Devono attendere la conclusione delle operazioni di liquidazione della società.

– La continuazione della società con gli eredi del socio defunto, ma in tal caso è necessario sia il consenso di tutti i soci superstiti, sia il consenso degli eredi. Il consenso non è necessario, quando l’atto costitutivo già prevede una clausola di continuazione della società con gli eredi del socio defunto.

Il recesso è lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio.

– Se la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio può recedere liberamente. Il recesso deve essere comunicato a tutti gli altri soci con un preavviso di tre mesi.

– Se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso per legge solo se sussiste una giusta causa. Anche la volontà di recedere per giusta causa deve essere portata a conoscenza degli altri soci, ma in tal caso il recesso ha effetto immediato.

L’esclusione può aver luogo per diritto o è facoltativa.

E’ escluso di diritto:

– Il socio che sia dichiarato fallito, salvo che non si tratti di fallimento conseguente al fallimento della società. L’esclusione opera dal giorno stesso della dichiarazione del fallimento.

– Il socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota, nei casi consentiti per legge. Il socio cessa di far parte delle società solo quando la liquidazione della quota sia effettivamente avvenuta.

L’esclusione facoltativa possono essere raggruppati in tre categorie:

– Gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale (ex: violazione del divieto di concorrenza etc.); comportamento ostruzionistico del socio.

– L’interdizione, l’inabilitazione del socio o la sua condanna ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

– Sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio. Cioè, perimento della cosa che il socio si era obbligato a conferire in proprietà, prima che la proprietà stessa sia stata acquistata dalla società; perimento della cosa conferita in godimento per causa non imputabile agli amministratori; sopravvenuta inidoneità del socio d’opera a svolgere l’opera conferita.

L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci calcolata per teste. La deliberazione deve essere comunicata al socio escluso ed ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione. Entro tale termine il socio può fare opposizione al tribunale. Questo procedimento è impossibile quando la società è composta da due soli soci. In questo caso l’esclusione di uno è pronunciata direttamente dal tribunale su domanda dell’altro ed ha effetto immediato.

 

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