Influenza delle vicende personali del socio sul contratto di società

Nella società di persone composte da più di due soci lo scioglimento del rapporto sociale con un singolo socio non comporta lo scioglimento della società a meno che esso non renda impossibile la esecuzione del contratto sociale. Si applica quindi alla società di persone composte da più di due soci la disciplina tipica dei contratti plurilaterali, mentre nelle società composte da due soli soci lo scioglimento del rapporto con uno di essi comporta, a norma del codice civile, lo scioglimento della società a meno che la pluralità di soci non venga ricomposta entro sei mesi. Lo scioglimento del rapporto sociale con un singolo socio può dipendere dalla morte del socio, dall’esercizio del diritto di recesso o dalla esclusione.

La morte di un socio

Normalmente la morte di un socio determina lo scioglimento del rapporto con il socio defunto e l’attribuzione ai suoi eredi del diritto alla liquidazione della quota. Tuttavia i soci superstiti possono decidere di sciogliere la società o continuarla con gli eredi del socio se essi acconsentono.. Nella società in accomandita semplice la quota del socio accomandante si trasmette agli eredi. Nel contratto sociale possono essere previste deroghe alla disciplina legale e in particolare si è discusso sulla possibilità di inserire clausole limitative del potere di scelta che in pratica prevedono la continuazione della società con gli eredi del socio defunto.

Parliamo delle clausole di continuazione facoltativa, che obbligano i soci a continuare la società con gli eredi i quali hanno però il diritto e non l’obbligo di aderire al contratto sociale, delle clausole di continuazione obbligatoria che prevedono l’obbligo degli eredi di entrare in società e le clausole di continuazione automatica per le quali il chiamato all’eredità subentra nella società acquistando la qualità di socio per il solo fatto dell’accettazione dell’eredità.

A tale proposito occorre dire che la possibilità del terzo tipo di clausola deve essere escluso in quanto sarebbe contraria sia al diritto successorio in quanto configurerebbe l’ipotesi di un patto successorio ma allo stesso diritto civile perché il contratto (proprio perché contratto) deve vincolare solo quelli che al contratto stesso partecipano e non coloro che vi sono estranei, Per il secondo motivo deve essere esclusa la possibilità delle clausole di continuazione obbligatoria. Deve essere invece ritenuta possibile la clausola di continuazione facoltativa in quanto con essa i soci si obbligano a continuare la società con gli eredi, i quali però sono liberi di attuare o non attuare la promessa.

Il recesso

Il recesso è un diritto attribuito dalla legge al socio nei seguenti casi :

a) nel caso in cui la società abbia durata indeterminata o pari alla vita di uno dei soci

b) nel caso di proroga tacita della società

c) in caso esista una giusta causa

d) nel caso di trasformazione in società di capitali, di scissione o fusione qualora l’atto costitutivo permetta di prendere tali decisioni a maggioranza dei soci. Tale diritto viene ovviamente riconosciuto ai soci che non hanno concorso a tali decisioni.

Nelle prime due ipotesi il recesso ha effetto dopo tre mesi dalla comunicazione ai soci. L’atto costitutivo può prevedere altre ipotesi in cui il diritto di recesso può essere esercitato. L’atto costitutivo non può invece escludere il diritto di recesso e può solo prevedere che il recesso non sia consentito prima che l’attività sociale sia iniziata o sia concluso il primo ciclo produttivo.

La esclusione

La legge prevede una clausola generica di esclusione e alcune cause specifiche. La causa generica consiste nell’inadempimento grave del socio di obblighi gravanti su di lui in qualità di socio (e quindi non nella veste di amministratore per la quale ad es. l’abuso di firma o la mala gestione possono costituire giusta causa di revoca e non di esclusione come socio). Le cause specifiche previste dalla legge sono la sopravvenuta incapacità legale del socio, la sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto del conferimento per causa non imputabile al socio (es. nel caso di conferimento di godimento il perimento della cosa) o nel caso di prestazione d’opera la sopravvenuta inidoneità a compiere l’opera promessa.

Le cause di esclusione previste dalla legge non operano automaticamente in quanto l’esclusione è frutto di una deliberazione dei soci (se sono più di due) o di una sentenza se i soci sono due. La deliberazione dei soci ha effetto dopo 30 giorni dalla comunicazione al socio il quale può proporre opposizione davanti al tribunale mentre la sentenza ha effetto dalla data della domanda. Il contratto può prevedere una limitazione delle cause di esclusione previste dalla legge o prevedere ulteriori cause. La legge prevede inoltre le seguenti cause di esclusione che operano automaticamente senza necessità di deliberazione dei soci o di sentenza: la liquidazione della quota del socio su richiesta dei creditori particolari di lui e la dichiarazione di fallimento del socio.

Tali cause di esclusione operano solo se sussiste un diritto dei creditori particolari del socio a chiedere la liquidazione della quota e quindi nella società semplice e nelle società in nome collettivo irregolari e nelle società prorogate tacitamente. Non funzionano invece nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice regolare nelle quali i creditori particolari del socio, finchè dura la società, non hanno la facoltà di richiedere la quota del socio. In queste società invece il fallimento del socio può costituire causa facoltativa di esclusione se ciò verrà deliberato dai soci e non può invece dipendere dall’interesse dei creditori particolari del socio che in questo tipo di società non sono tutelati.

Conseguenze dell’uscita del socio dalla società

L’uscita del socio dalla società comporta il diritto alla liquidazione della quota, in denaro, calcolata sulla situazione patrimoniale esistente nel giorno in cui il rapporto con il socio si scioglie. Il pagamento della quota deve avvenire entro 6 mesi da tale data. Con l’uscita dalla società non viene meno la responsabilità del socio o dei suoi eredi per le obbligazioni sociali antecedenti allo scioglimento del rapporto. L’uscita del socio, inoltre comportando una modificazione del contratto sociale per essere opponibile ai terzi deve essere portata a loro conoscenza con mezzi idonei o attraverso la pubblicità legale secondo il tipo di società.

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