Le garanzie bancarie omnibus

L’esigenza della banca di assicurarsi il recupero del credito concesso al cliente ha determinato il diffondersi nella pratica di peculiari forme di garanzie (personali e reali) fra le quali spiccano per la loro diffusione la fideiussione omnibus e il pegno omnibus.

La fideiussione omnibus, specificamente regolata dalle norme bancarie uniformi, è una garanzia personale che si caratterizza innanzitutto per il fatto di essere una garanzia generale: assicura infatti alla banca l’adempimento di qualsiasi obbligazione, anche futura, assunta dal cliente garantito. La posizione del fideiussore è perciò particolarmente gravosa in quanto si trova a dover garantire una serie di obbligazioni non determinate al momento della concessione della fideiussione, anche se deve essere stabilito l’importo massimo garantito.

La fideiussione omnibus presenta una serie di clausole tese a rafforzare la posizione della banca. In particolare la fideiussione omnibus è produttiva di effetti anche se l’obbligazione principale è dichiarata invalida in quanto il fideiussore garantisce comunque la restituzione delle somme erogate dalla banca e, in secondo luogo, il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quando dovutole.

In caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, la banca non può continuare a concedergli credito senza ottenere l’autorizzazione per iscritto del fideiussore.

Ispirato alla medesima finalità di rafforzare la tutela della banca è il pegno omnibus, previsto da apposite clausole delle norme bancarie uniformi.

In base a tali clausole i beni costituiti in pegno a garanzia di un determinato rapporto (ad esempio anticipazione bancaria) possono essere utilizzati dalla banca a garanzia di tutti i crediti presenti e futuri vantati dalla stessa nei confronti del cliente.

 

Le garanzie bancarie “a prima richiesta”

Fenomeno largamente diffuso è anche l’intervento di una banca come garante. Le garanzie bancarie hanno nomi diversi (performance bond, repayment bond, bid bond) e sono variamente congegnate a seconda dell’operazione garantita, che non è necessariamente il pagamento di merce venduta. Ad esempio può essere garantita la regolare esecuzione di un appalto. La loro regolamentazione ha tuttavia raggiunto un grado sufficiente di standardizzazione e presenta quasi sempre due costanti:

la banca garante si obbliga a pagare “a prima richiesta”, vale a dire senza che il beneficiario sia tenuto a provare l’inadempimento della controparte

la banca si obbliga inoltre a pagare anche se l’obbligazione del debitore principale non è venuta ad esistenza o è divenuta successivamente impossibile.

Il distacco dal modello della fideiussione è perciò radicale: l’obbligazione di garanzia della banca è del tutto svincolata dall’esistenza, validità e coercibilità del rapporto garantito.

La banca non solo copre l’inadempimento del debito, ma assicura in ogni caso la soddisfazione dell’interesse economico del beneficiario della garanzia.

Per evitare abusi, in caso di comportamento doloso del beneficiario, la banca escussa può ottenere la sospensione della garanzia.

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