La revocatoria fallimentare delle rimesse

II conto corrente bancario si scioglie anche per il fallimento del correntista ed in tal caso non solo il conto è normalmente in rosso, ma sovente accade che lo stesso presentava un saldo passivo già prima della dichiarazione di fallimento.

Da qui un problema estremamente delicato.

Come si vedrà, l’articolo 67 della Legge Fallimentare sottopone a revocatoria fallimentare i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal fallito nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento: il creditore che ha ricevuto il pagamento dovrà restituire quanto riscosso al fallimento ed insinuarsi nella massa passiva per essere soddisfatto in moneta fallimentare.

Ora, questa regola è applicabile anche alle rimesse effettuate sul conto corrente bancario nell’anno anteriore alla dichiarazioni di fallimento? La banca dovrà restituire tutti i relativi importi al fallimento?

Il problema è particolarmente grave per le banche ma si è consolidata una soluzione accettabile.

  • Se il conto corrente passivo era assistito da una regolare apertura di credito NON REVOCATA, l’articolo 67 della Legge Fallimentare non è applicabile.

In tal caso le rimesse effettuate sul conto scoperto sono semplici atti di ripristino della disponibilità e non atti solutori di un credito.

  • Se l’apertura di credito era stata invece revocata, allora le rimesse sul conto scoperto non possono essere più considerate atti di ripristino della disponibilità, che era stata revocata. Le rimesse effettuate nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento vanno perciò considerate veri e propri atti solutori del cliente e come tali cadono sotto la scure della revocatoria fallimentare. La banca dovrà perciò restituire al fallimento gli importi corrispondenti.

Il rimedio a questa spiacevole situazione è quello di munire il conto corrente bancario di garanzie, personali o reali, a copertura dell’eventuale saldo passivo.

 

Le garanzie bancarie omnibus

L’esigenza della banca di assicurarsi il recupero del credito concesso al cliente ha determinato il diffondersi nella pratica di peculiari forme di garanzie (personali e reali) fra le quali spiccano per la loro diffusione la fideiussione omnibus e il pegno omnibus.

La fideiussione omnibus, specificamente regolata dalle norme bancarie uniformi, è una garanzia personale che si caratterizza innanzitutto per il fatto di essere una garanzia generale: assicura infatti alla banca l’adempimento di qualsiasi obbligazione, anche futura, assunta dal cliente garantito. La posizione del fideiussore è perciò particolarmente gravosa in quanto si trova a dover garantire una serie di obbligazioni non determinate al momento della concessione della fideiussione, anche se deve essere stabilito l’importo massimo garantito.

La fideiussione omnibus presenta una serie di clausole tese a rafforzare la posizione della banca. In particolare la fideiussione omnibus è produttiva di effetti anche se l’obbligazione principale è dichiarata invalida in quanto il fideiussore garantisce comunque la restituzione delle somme erogate dalla banca e, in secondo luogo, il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quando dovutole.

In caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, la banca non può continuare a concedergli credito senza ottenere l’autorizzazione per iscritto del fideiussore.

Ispirato alla medesima finalità di rafforzare la tutela della banca è il pegno omnibus, previsto da apposite clausole delle norme bancarie uniformi.

In base a tali clausole i beni costituiti in pegno a garanzia di un determinato rapporto (ad esempio anticipazione bancaria) possono essere utilizzati dalla banca a garanzia di tutti i crediti presenti e futuri vantati dalla stessa nei confronti del cliente.

 

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