Le cause di scioglimento della ss, valide anche per la snc, sono fissate dall’art. 2272 e sono:

per il decorso del termine fissato nell’atto costitutivo; è tuttavia prevista una proroga della durata della società, sia espressa, sia tacita. Secondo l’art. 2273, la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali;

per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; fra le cause che rendono impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale la giurisprudenza ricomprende anche gli ostacoli al funzionamento della società determinati dall’insanabile discordia fra i soci;

per la volontà di tutti i soci; salvo che l’atto preveda che lo scioglimento possa essere deliberato a maggioranza;

quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;

per le altre cause previste dal contratto sociale. Nella snc sono cause specifiche il fallimento della società e la liquidazione coatta amministrativa, art. 2308.

Tutte le cause di scioglimento operano automaticamente, di diritto, per il solo fatto che si sono verificate.

Ogni socio può agire giudizialmente per il loro accertamento e gli effetti dello scioglimento decorrono in ogni caso da quando la causa si è verificata, non da quando è accertata.

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