Le opere dell’ingegno, idee creative nel campo culturale, e le invenzioni industriali, idee creative nel campo della tecnica, sono le due categorie di creazioni intellettuali regolate dal nostro ordinamento. Le opere dell’ingegno formano oggetto del diritto d’autore, regolato dal codice civile e dalla legge n. 633 del 22/04/1941, più volte modificata.

Le invenzioni industriali a loro volta possono formare oggetto, a seconda dello specifico contenuto:

del brevetto per invenzioni industriali, regolato dal codice civile e dal c.p.i.

del brevetto per modelli di utilitĂ  oppure della registrazione per disegni e modelli, regolato dal codice civile e dal c.p.i.

Diritto d’autore e brevetti industriali formano anche oggetto di un’articolata disciplina internazionale, che integra ed estende la protezione offerta dalle singole legislazioni nazionali.

 

Principi ispiratori della disciplina

Questi diritti sono irrinunciabili, inalienabili, art. 22 l. autore, non si perdono con la cessione dei diritti patrimoniali, art. 2577 e possono essere esercitati anche dai congiunti dopo la morte dell’autore, art. 23 l. autore.

L’autore ha il diritto di utilizzazione economica esclusiva dell’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, art. 12 l. autore. Diritto che consiste in una serie di facoltà elencate dagli artt. 13 – 18 l. autore (riproduzione, trascrizione, diffusione, noleggio, traduzione) e che si estende anche allo sfruttamento economico di singole parti dell’opera, se dotate di autonomo carattere creativo.

Questo diritto, a differenza del diritto morale, ha durata limitata. Il diritto patrimoniale si estingue in 70 anni dopo la morte dell’autore, art. 17 legge n. 52 del 06/02/1996.

L’opera dell’ingegno può essere il frutto dell’attività creativa di una sola persona ed in tal caso il diritto d’autore è acquistato a titolo originario dall’autore stesso, anche se l’opera è stata realizzata su commissione o in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso in cui l’opera sia il frutto della collaborazione fra più persone, l’attribuzione dei diritti segue regole specifiche e diverse a seconda dei caratteri della collaborazione.

L’opera collettiva è l’opera costituita da più contributi autonomi e separabili, organizzati in forma unitaria da un direttore o da un coordinatore. Essa è un’opera originale e autore della stessa è considerato il direttore o il coordinatore, art. 3 e 7 l. autore, mentre i diritti di sfruttamento economico spettano all’editore, art. 38 l. autore. Ai singoli autori è riconosciuto però il diritto d’autore sulla propria parte, diritto suscettibile di utilizzazione separata. L’opera in collaborazione è l’opera composta da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili e non divisibili. In tal caso fra i coautori si instaura un rapporto di comunione, art. 10 l. autore.

Ogni autore può tutelare autonomamente il diritto morale, mentre è necessario l’accordo di tutti per pubblicare l’opera o per modificare l’opera già pubblicata. Accordo sostituibile da un’autorizzazione del tribunale in caso di rifiuto ingiustificato di uno dei coautori, art. 10 l. autore. L’opera composta è l’opera costituita da contributi eterogenei e distinti, ma che danno vita ad un’opera funzionalmente unitaria ed indivisibile. Es. opere liriche, operette, canzoni e balletti, alla cui realizzazione concorrono l’autore delle musiche, il paroliere o il coreografo, art. 33 l. autore.

Tali opere cadono in regime di comunione, art. 34 l. autore, ma sono legislativamente individuati sia il soggetto cui è riservato l’esercizio del diritto di utilizzazione economica dell’opera complessiva, sia la quota di ciascuno nei proventi, art. 34-37 l. autore. Sono poi riconosciuti a determinate categorie di soggetti: produttori di dischi, interpreti ed esecutori di opere dell’ingegno, quali attori e cantanti, autori di fotografie non artistiche, autori di progetti di ingegneria. A tali soggetti è riconosciuto il diritto ad un equo compenso da parte di chiunque utilizzi, in qualsiasi modo ed anche senza scopo di lucro, la loro opera creativa o interpretativa.

 

Lascia un commento