La riforma riconosce ai soci la massima libertà nella scelta del sistema di amministrazione della società. Ai soci di una SRL è concesso di scegliere tra un amministratore unico ed una pluralità di amministratori: in questo secondo caso è per legge costituito un consiglio di amministrazione che deve operare secondo il modello collegiale: tuttavia nell’atto costitutivo i soci possono anche decidere che il consiglio non operi secondo il metodo collegiale, ma mediante la raccolta anche in tempi diversi di dichiarazioni scritte provenienti da ciascun amministratore (quest’ultima disciplina è identica a quella delle decisioni non assembleari).

Inoltre i soci possono scegliere nell’atto costitutivo che gli amministratori operino secondo altri modelli, e cioè i modelli di amministrazione disgiunta o congiunta. Dalla legge di riforma non è previsto che i soci possano adottare altri sistemi di amministrazione (come ad es il sistema monistico ovvero dualistico che invece sono ammessi nelle SPA): sistemi che peraltro si possono considerare inammissibili.

Quando l’amministrazione è attribuita in via disgiunta, ciascuno degli amministratori può compiere qualsiasi atto da solo, ma ogni amministratore può opporsi a un’operazione che un altro vorrebbe compiere, prima che sia compiuta. In tal caso la decisione è rimessa ai soci, che decidono con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Se invece l’amministrazione è attribuita in via congiunta tutti gli amministratori devono essere d’ accordo sul compimento di un determinato atto, a meno che l’atto costitutivo preveda che sia sufficiente il consenso della maggioranza degli amministratori. (Sarà molto frequente l’attribuzione in via disgiunta dei poteri di amministrazione ordinaria, e in via congiunta dei poteri di amministrazione straordinaria). Gli amministratori devono normalmente essere soci. La possibilità che sia nominato amministratore anche chi non è socio deve essere espressamente prevista dall’atto costitutivo.

Ed è anche necessaria un’espressa previsione dell’atto costitutivo anche per attribuire a più persone l’amministrazione in via disgiunta o congiunta, altrimenti quando sono nominati più amministratori essi formano un consiglio di amministrazione. La nomina degli amministratori può essere tuttora a tempo indeterminato (come prima della riforma) o per tutta la durata della società.

Il legislatore vuole che le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza siano poste nell’atto costitutivo. Manca una disciplina che regoli la sostituzione degli amministratori, quando questi siano venuti a cessare dal loro incarico durante il periodo di nomina, di conseguenza si ritiene che in caso di cessazione dall’ufficio di qualche amministratore, nelle SRL si deve procedere senza indugio alla convocazione dell’assemblea, perchè questa ne decida la sostituzione (ma Salanitro pone la derogabilità di tale norma anche mediante applicazione dell’art 2386).

Ci sono novità sul funzionamento del consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può consentire infatti ai suoi membri di deliberare senza incontrarsi sottoscrivendo un documento da cui risulta l’argomento della decisione e il proprio consenso. Come per i soci, anche per gli amministratori non è più necessario riunirsi fisicamente in un solo luogo per prendere le decisioni. Non sembra necessaria la nomina di un presidente, nomina invece prevista per le SPA.

Se nelle Srl il presidente non è nominato, a ciascun amministratore dovrebbe essere riconosciuto il potere di convocazione, con l’indicazione della proposta di deliberazione sottoposta all’esame del consiglio, proposta da cui deve risultare con chiarezza l’argomento posto all’ordine del giorno: conclusione che si desume quando l’atto costitutivo ammette che nelle SRL gli amministratori possono adottare le loro decisioni senza l’osservanza del metodo collegiale. E che la nomina di un presidente non sia imperativa potrebbe considerarsi confermato dalla circostanza che nelle SRL si può adottare anche il sistema di amministrazione congiunta in cui non è richiesta nessuna nomina presidenziale. Se tuttavia nell’atto costitutivo è invece prevista la nomina del presidente del consiglio di amministrazione, dovrebbe discenderne l’applicazione analogica della disciplina legale delle SPA.

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