L’accettazione della cambiale

Nella cambiale tratta il soggetto che formalmente è chiamato al pagamento è il trattario. Tuttavia, perché egli assuma qualità di obbligato cambiario è necessario che accetti la cambiale firmandola. L’accettazione può essere richiesta, su presentazione del titolo, fino alla scadenza della cambiale e può essere data anche da un terzo soggetto (intervenente) indicato dal traente o dallo stesso trattario. Benché facoltativa (eccetto nel caso di cambiale “a certo tempo vista”), solo con l’accettazione il portatore del titolo può vantare un vero e proprio diritto verso il trattario: di conseguenza, nel caso di rifiuto di accettazione, la legge gli riconosce il diritto di agire (in regresso) contro il traente e gli altri obbligati cambiari anche prima della scadenza.

 

L’avallo

L’avallo è una dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto (avallante) garantisce il pagamento della cambiale per tutta o parte della somma. E’ una tipica garanzia cambiaria e deve risultare dal titolo o dal foglio di allungamento. E’ espresso con le parole “per avallo” seguite dalla sottoscrizione dell’avallante. Vale tuttavia come avallo, la semplice sottoscrizione apposta sulla faccia anteriore del titolo, purché non si tratti della firma del traente o del trattari, ovvero dell’emittente.

L’avallo può essere dato per uno qualsiasi degli obbligati cambiari e l’avallante deve indicare per chi l’avallo è dato. In mancanza l’avallo si intende dato per il traente nella cambiale tratta e per l’emittente nel pagherò cambiario. L’individuazione dell’avallato ha importanza in quanto l’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato. Diventa cioè obbligato diretto se l’avallato è un obbligato diretto (emittente o accettante); diventa obbligato di regresso se tale è l’avallato.

Nei confronti del portatore del titolo l’avallante è obbligato in solido con l’avallato e con gli altri obbligati cambiari al pagamento della cambiale. Nei rapporti interni, l’avallante è invece un obbligato di garanzia di grado successivo rispetto all’avallato. L’avallante che paga la cambiale acquista infatti i diritti ad essa inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo. Ha perciò azione cambiaria di rivalsa per l’intero contro l’avallato e contro gli obbligati di grado anteriore.

L’avallo può essere prestato anche da più persone congiuntamente (coavallo). I coavallanti restano obbligati di grado successivo rispetto all’avallato, ma sono obbligati di pari grado tra loro.

L’avallo è un obbligazione di garanzia collegata con quella dell’avallato (avallante ed avallato rispondono nello stesso modo), ma è pur sempre un obbligazione autonoma rispetto a quest’ultima. Infatti, l’obbligazione dell’avallante è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla   per qualsiasi altra causa che un vizio di forma. In altri termini, trova applicazione anche per l’avallo il principio cardine della reciproca indipendenza delle obbligazioni cambiarie con la sola limitata eccezione che l’avallante può opporre al portatore il vizio di forma dell’obbligazione dell’avallato (ad esempio omissione di nome o cognome).

Al di fuori di tale ipotesi, l’avallante è tenuto al pagamento anche se l’obbligazione dell’avallato è invalida. L’avallo è quindi una tipica garanzia cambiaria che si distingue dalla fideiussione in quanto autonoma; la fideiussione è invece una garanzia accessoria.

Ne consegue che:

1) l’avallo invalido come tale non si converte automaticamente in una fideiussione, anche perché non necessariamente il rapporto causale che sta a base dell’avallo è una fideiussione;

2) non sono applicabili all’avallo le norme proprie della fideiussione che trovano fondamento nel carattere accessorio della relativa garanzia.

 

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