La società tra avvocati ha per oggetto l’esercizio in comune dell’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio svolta dai propri soci. E’ regolata dalle norme della società in nome collettivo, ove non diversamente disposto dalla relativa disciplina speciale. Quanto a quest’ultima si prevede che tutti i soci devono essere in possesso del titolo di avvocato e che non è consentita la partecipazione ad altra società di avvocati. La ragione sociale è costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione “ed altri”; deve contenere l’indicazione società tra professionisti in forma abbreviata.

La società è iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese relativa alle società fra professionisti e in una sezione speciale dell’albo degli avvocati. Non è soggetta al fallimento, in quanto non svolge attività di impresa. L’amministrazione della società non può essere affidata a terzi; inoltre il cliente ha il diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più soci da lui scelti. Se la scelta non è stata effettuata, la società comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell’inizio dell’esecuzione del mandato. Solo il socio, o i soci incaricati (e non tutti i soci) sono personalmente ed illimitatamente responsabili per l’attività professionale svolta in esecuzione all’incaricato. Con essi risponde la società con il proprio patrimonio.

La società fra professionisti (in generale) va tenuta distinta dalla cosiddetta società di mezzi tra professionisti; una società cioè costituita da professionisti per l’acquisto e la gestione in comune di beni strumentali all’esercizio individuale delle rispettive professioni (ex: due medici, per dividersi le spese di studio, costituiscono una società per la gestione di ogni aspetto non strettamente professionale della loro attività, come acquisto delle apparecchiature sanitarie, assunzione del personale, tenuta della contabilità etc.).

Tale società, quindi, non ha per oggetto l’esercizio della professione medica. Questa infatti è svolta dai singoli medici, sia pure avvalendosi dell’apparato strumentale messo a loro disposizione dalla società. Va inoltre distinto dalle società tra professionisti, le società che offrono sul mercato un servizio complesso, per la cui realizzazione sono necessarie anche prestazioni professionali dei soci o dei terzi. Prestazioni queste ultime che hanno però carattere strumentale e servente rispetto al servizio unitario offerto dalla società, che non si identifica con quello tipico di alcuna delle professioni intellettuali.

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