Ausiliari dell’imprenditore commerciale e rappresentanza

Nello svolgimento della propria attività l’imprenditore può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, che potranno essere:

– soggetti interni, stabilmente inseriti nella propria organizzazione aziendale, con un rapporto di lavoro subordinato che li lega all’imprenditore, detti ausiliari interni o subordinati;

– soggetti esterni all’organizzazione imprenditoriale che collaborano con l’imprenditore, in modo occasionale o stabile, detti ausiliari esterni o autonomi.

In entrambi i casi la collaborazione può riguardare anche la conclusione di affari con terzi in nome e per conto dell’imprenditore, cioè possono agire in rappresentanza dell’imprenditore.

Il fenomeno della rappresentanza  è regolato:

– in via generale  dagli articoli 1387 a 1400 del codice civile,

– da norme speciali per effetto del rinvio operato dall’art. 1400, quando si tratti di atti inerenti all’esercizio di impresa commerciale  posti in essere da alcune figure tipiche di ausiliari interni: institori, procuratori e commessi.  È detta rappresentanza commerciale.

È regola generale che il conferimento ad altro soggetto dell’incarico di compiere uno o più atti giuridici relativi alla propria sfera patrimoniale non abilita di per sé l’incaricato ad agire in nome dell’interessato, con conseguente imputazione diretta degli effetti degli atti posti in essere.  A tal fine è necessario l’espresso conferimento del potere di rappresentanza attraverso la procura, art. 1387 .

Inoltre, il potere di rappresentanza sussiste nei limiti fissati dalla procura, art. 1388  e, presuppone che questa sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, art. 1392 .

Il terzo che contratta con chi dichiara di agire in veste di rappresentante è tenuto ad accertare esistenza, contenuto e regolarità formale della procura, esigendo che il rappresentante giustifichi i suoi poteri, art. 1393 . Quindi, è sul terzo contraente che ricade il rischio della mancanza o del difetto di potere rappresentativo della controparte.

Il contratto concluso dal falsus procurator è improduttivo di effetti ed il terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del preteso rappresentato. L’art. 1398  gli riconosce solo la possibilità di chiedere al falsus  procurator il risarcimento del danno che ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.

Queste sono regole che trovano applicazione anche quando si tratti di atti compiuti per un imprenditore commerciale da parte di collaboratori esterni alla sua organizzazione, anche se stabili.

Queste regole però sono sostituite da altre quando si tratti di ausiliari interni, che sono destinati ad entrare stabilmente in contatto con i terzi ed a concludere affari per l’imprenditore. Al riguardo vige un sistema speciale di rappresentanza fissato dagli artt. 2203-2213.

Per la posizione rivestita nell’organizzazione aziendale, institori, procuratori e commessi sono automaticamente investiti del potere di rappresentanza dell’imprenditore e di un potere di rappresentanza commisurato al tipo di mansioni che la qualifica comporta. Il loro potere di vincolare l’imprenditore non si fonda su una procura ma costituisce effetto naturale della loro collocazione nell’impresa ad opera dell’imprenditore.  Se l’imprenditore vuole modificare il contenuto legale tipico del potere di rappresentanza di tali ausiliari, sarà necessario uno specifico atto, opponibile ai terzi solo se portato a conoscenza nelle forme stabilite dalla legge.

Il terzo che conclude affari con uno di questi ausiliari dell’imprenditore commerciale dovrà solo verificare che l’imprenditore non abbia modificato, con atto espresso e pubblico, i loro naturali poteri rappresentativi. Non dovrà invece verificare se la rappresentanza è stata loro conferita.

 L’institore

È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa, art. 2203 .

Nel linguaggio comune è il direttore generale dell’impresa, di una filiale o di un settore produttivo.

L’institore è di regola un lavoratore subordinato con la qualifica di direttore, che  in virtù di un atto di preposizione dell’ imprenditore, sarà:

– al vertice assoluto se è preposto all’intera impresa. In tal caso, dipenderà solo dall’imprenditore, da cui riceverà direttive e dovrà rendere conto del suo operato.

– al vertice relativo se è preposto ad una filiale o ad un ramo d’impresa. In tal caso, potrà trovarsi in posizione subordinata anche rispetto ad un altro institore.

È possibile che più institori siano preposti contemporaneamente all’esercizio dell’ impresa ed in tal caso essi agiranno disgiuntamente se nella procura non è diversamente previsto, art. 2203, 3° comma. Rilevante è che l’institore sia stato investito dall’imprenditore di un potere di gestione generale, che abbracci tutte le operazioni della struttura alla quale è preposto.

La posizione che ricopre comporta che l’institore è tenuto, congiuntamente all’ imprenditore, all’adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell’impresa o della sede cui è preposto, art. 2205 .

In caso di fallimento dell’imprenditore, anche nei confronti dell’institore saranno applicate le sanzioni penali previste a carico del fallito, art. 227 legge fallimentare, anche se solo l’imprenditore potrà essere dichiarato fallito e solo l’imprenditore sarà esposto agli effetti personali e patrimoniali del fallimento.

L’institore ha, accanto al potere di gestione, un ampio e generale potere di rappresentanza, sia sostanziale che processuale, art. 2204 .

Rappresentanza sostanziale.

Anche in mancanza di espressa procura, l’institore può compiere in nome dell’ imprenditore, tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto.

La pertinenza di un dato atto all’esercizio dell’impresa deve essere valutata con riferimento astratto alle imprese di quel determinato tipo e non con riferimento alla specifica impresa cui l’institore è preposto. Questo perché, questa valutazione tutela maggiormente i terzi.

L’institore non è legittimato a compiere atti che esorbitano dall’esercizio dell’impresa, quali la vendita o l’affitto dell’azienda, il cambiamento dell’oggetto dell’attività. Inoltre, gli è fatto divieto espresso di alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non vi è stato espressamente autorizzato.

Tale divieto non opera quando oggetto dell’impresa è proprio il commercio di immobili, cioè rientri negli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa.

Rappresentanza processuale.

L’institore può stare in giudizio, sia come attore (rappresentanza processuale attiva), sia come convenuto (rappresentanza processuale passiva) per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto, art. 2204. Quindi, non solo per gli atti da lui compiuti, ma anche per quelli posti in essere direttamente dall’imprenditore o a lui imputabili in qualità di imprenditore.

I poteri rappresentativi dell’institore, determinati dal legislatore, possono essere ampliati o limitati dall’imprenditore, sia all’atto della preposizione sia successivamente.

Le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se la procura originaria o la successiva limitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese, art. 2206 . Mancando tale pubblicità legale, la rappresentanza si reputa generale, salva la prova da parte dell’imprenditore che i terzi effettivamente conoscevano l’esistenza di limitazioni al momento della conclusione dell’affare.

Anche se il legislatore parla in più norme di una procura da parte del preponente, questa non è affatto necessaria perché l’institore possa ritenersi investito della rappresentanza generale dell’imprenditore. Questo è un effetto che discende in modo automatico e diretto dall’atto interno di preposizione all’esercizio dell’impresa. Procura e pubblicità saranno necessarie solo se l’imprenditore voglia limitare i poteri rappresentativi dell’institore  fissati ex lege.

Perciò è da escludersi che la rappresentanza dell’institore sia una rappresentanza da procura; non sarà necessaria una procura institoria per iscritto affinché l’institore possa compiere atti per i quali è richiesta la forma scritta a pena di nullità.

Non è nemmeno una rappresentanza legale, in quanto il potere di rappresentanza dell’institore si fonda su una manifestazione  di volontà dell’imprenditore.

È una rappresentanza volontaria, sia pure derivante da una procura.

Gli stessi principi valgono anche per la revoca della procura, art. 2207 , o più esattamente della revoca dell’atto di preposizione. La revoca è opponibile ai terzi solo se pubblicata o se l’imprenditore prova la loro effettiva conoscenza.

È principio generale che il rappresentante deve rendere palese al terzo con cui contratta tale sua veste, affinché l’atto compiuto e i relativi effetti ricadano direttamente sul rappresentato (imprenditore) e, deve renderla palese spendendo il nome del rappresentato, art. 1388

Chi non rispetta tale principio obbliga solo se stesso ed il terzo non si può rivolgere al rappresentato. Questo è il c.d. principio della contemplatio domini.

L’art. 2208  prevede anche il principio secondo cui l’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che tratta per il preponente, tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto.

La disposizione tutela il terzo contraente, evitando che su di lui ricada il rischio di comportamenti dell’institore che possono generare incertezze circa il reale dominus dell’affare. Se l’atto è pertinente all’esercizio dell’impresa, ma le modalità di conclusione dell’affare sono tali da rendere incerto se l’institore abbia operato per sé o per l’imprenditore, il legislatore tronca ogni possibilità di contestazione a danno del terzo: nei suoi confronti risponderanno solidalmente sia l’institore, sia il preponente.

 I procuratori

I procuratori sono ausiliari dell’imprenditore gerarchicamente inferiori rispetto all’institore.

Il procuratore è soggetto legato all’imprenditore da un rapporto di tipo subordinato che ha il poter di compiere  ogni atto relativo al settore o al ramo dell’impresa a cui è adibito. Il suo potere decisionale è generale ma circoscritto solo al compimento di determinate operazioni (es. dirigente del personale, direttore del settore acquisti, ect). Il procuratore :

1) non ha la rappresentanza processuale attivo e/o passiva dell’imprenditore, neppure per gli atti da lui   posti in essere;

2) non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili;

3) l’imprenditore risponde per gli atti compiuti da un procuratore senza spendita del suo nome.

 I commessi

I commessi sono soggetti che collaborano in modo subordinato con l’imprenditore svolgendo attività essenzialmente esecutive o materiali che lo pongono in contatto con i terzi (es. commesso del negozio, cameriere del bar). Il potere di rappresentanza del commesso, dato il loro ruolo, è limitato , essi non possono agire in nome e per conto dell’imprenditore senza uno specifico atto di preposizione. Essi possono  compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati.

Salva espressa autorizzazione, i commessi:

  1. non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti non in uso;
  2. non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto predisposte dall’imprenditore o alle clausole stampate nei moduli dell’impresa;
  3. se preposti alla vendita nei locali dell’impresa, non possono esigere il prezzo fuori dei locali stessi, né possono esigerlo all’interno dell’impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa.

A tutti i commessi è poi riconosciuta  la legittimazione a ricevere per conto dell’ imprenditore le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.

È riconosciuta, altresì, la legittimazione a chiedere provvedimenti cautelari nell’ interesse dell’imprenditore, art. 2212.

L’imprenditore potrà limitare o ampliare  tali poteri. Non è previsto un sistema di pubblicità legale e perciò le limitazioni saranno opponibili ai terzi sono se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei (es. avvisi affissi nei locali di vendita) o se si prova l’effettiva conoscenza.

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