Il procedimento di costituzione della s.p.a. ed in particolare l’atto costitutivo, possono presentare vizi ed anomalie. Si distingua tra prima e dopo l’iscrizione della società nel registro delle imprese.

Prima della registrazione vi è solo un contratto di società; un atto che per il momento è destinato a produrre effetti solo tra le parti contraenti. Tale contratto quindi può essere dichiarato nullo o annullato nei casi e con gli effetti previsti dalla disciplina generale dei contratti.

Dopo la registrazione della società nel registro delle imprese esiste invece una società sia pure invalidamente costituita. È cioè nata un’organizzazione di persone e di mezzi, che, anche se invalidamente costituita, è entrata nel traffico giuridico. Le sanzioni, a questo punto, devono colpire necessariamente la società-organizzazione. La sanzione può consistere solo nello scioglimento della società. Nel contempo, il legislatore ha l’esigenza, di tutelare i terzi che hanno avuto relazioni di affari con la società e nel contempo, se possibile, conservare l’organizzazione societaria e dei valori produttivi che essa esprime. Alla soluzione di questi problemi è rivolta la disciplina della nullità della società per azioni iscritta. Le cause di nullità sono:

  • Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico.
  • Illiceità dell’oggetto sociale.
  • Mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.

Non costituiscono più cause di nullità della società: la mancanza dell’atto costitutivo, l’incapacità di tutti i soci fondatori, il mancato versamento dell’acconto del conferimento in denaro, la mancanza di omologazione da parte del tribunale. Quindi la possibilità di dichiarare invalida una s.p.a. resta perciò circoscritta a pochi casi eclatanti e di difficile accadimento.

La dichiarazione di nullità di un contratto (e dello stesso contratto di s.p.a. prima dell’iscrizione) ha effetto retroattivo e travolge in linea di principio tutti gli effetti prodotti.

Invece, la dichiarazione di nullità della s.p.a. non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. E si badi, di tutti gli atti compiuti; nei confronti dei terzi e anche nei confronti dei soci e tanto se gli uni e gli altri erano in buona fede, quanto se erano perfettamente a conoscenza della causa di nullità. Inoltre e conseguentemente, i soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

In breve, la dichiarazione di nullità, non tocca minimamente l’attività già svolta. Opera solo per il futuro ed opera come semplice causa di scioglimento della società, che si differenzia dalle cause di scioglimento di una società valida solo perché i liquidatori sono nominati direttamente dal tribunale con la sentenza che dichiara la nullità ed il cui dispositivo deve essere iscritto nel registro delle imprese. Per il resto trova applicazione il normale procedimento di liquidazione della s.p.a., sicchè la dichiarazione di nullità non menoma l’autonomia patrimoniale della società.

Mentre la nullità di un contratto è insanabile, la nullità di una società iscritta non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese, prima che sia intervenuta la sentenza dichiarativa di nullità.

 

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