La garanzia per evizione

Il venditore è tenuto a garantire il compratore contro l’evizione.

Si ha evizione quando il compratore perde in tutto o in parte la proprietà della cosa acquistata o subisce una limitazione nel libero godimento della stessa a seguito dell’azione giudiziaria di un terzo che vanta diritti sulla cosa.

Ad esempio un terzo rivendica vittoriosamente la proprietà dell’intera cosa acquistata (evizione totale) o di una parte della stessa (evizione parziale).

Se l’evizione è stata totale, il venditore dovrà rimborsare al compratore il prezzo pagato e le spese sostenute. Sarà inoltre tenuto al risarcimento integrale del danno, compreso il lucro cessante, se il fatto che ha prodotto l’evizione è imputabile ad un suo comportamento doloso o colposo.

Se invece l’evizione è stata parziale, il compratore ha diritto solo ad una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni. Può tuttavia chiedere la risoluzione del contratto se prova che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è diventato proprietario.

 

Vizi. Mancanza di qualità. Buon funzionamento

Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.

Ad esempio che la stoffa venduta non presenti difetti di tessitura o di colorazione.

La garanzia copre di regole solo i vizi occulti, cioè i vizi non conosciuti o non facilmente riconoscibili dal compratore al momento dell’acquisto. Il compratore è quindi tenuto a controllare, almeno sommariamente, la cosa quando l’acquista.

La garanzia copre anche i vizi facilmente riconoscibili quando il venditore ha dichiarato che la cosa era esente da vizi e i vizi apparenti quando si tratta di cose da trasportare o cose che il compratore non ha potuto esaminare.

La garanzia per vizi può essere limitata o esclusa, ma il relativo patto è improduttivo di effetti se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

In presenza di vizi coperti dalla garanzia, il compratore può chiedere alternativamente la risoluzione del contratto (azione redibitoria) con conseguente rimborso integrale del prezzo e delle spese sostenute) oppure la semplice riduzione del prezzo (azione estimatoria).

L’esercizio delle azioni derivanti dalla garanzia per visi è soggetto a brevi termini di decadenza e di prescrizione.

Infatti il compratore decade dalla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in ogni caso nel termine abbreviato di 1 anno dalla consegna.

La prescrizione diventa decennale quando invece la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita (aliud pro alio). Ad esempio viene consegnata stoffa in fibra sintetica al posto di stoffa di lana.

Altra forma di garanzia è la garanzia di buon funzionamento, diffusa nel commercio di beni strumentali (macchine, apparecchiature industriali) o di beni di consumo di lunga durata (elettrodomestici).

Tale garanzia deve essere espressamente pattuita per un determinato periodo di tempo, salvo che non sia dovuta in forza degli usi.

Durante il periodo coperto dalla garanzia, il compratore ha diritto di ottenere la sostituzione o riparazione della cosa per difetti di funzionamento.

Il compratore deve, a pena di decadenza, denunziare i difetti di funzionamento entro 30 giorni dalla scoperta.

Esiste poi un’ulteriore garanzia volta a tutelare il compratore quando la vendita ha per oggetto beni di consumo, vale a dire qualsiasi bene mobile venduto da un imprenditore ad un consumatore.

Infatti il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti dello stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

In caso di difetto di conformità, il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riparazione del bene o la sua sostituzione a spese del venditore e qualora tali rimedi non siano praticabili può richiedere, sempre a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Il venditore è tuttavia responsabile solo se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dalla consegna del bene.

Il venditore responsabile nei confronti del consumatore può agire, entro un anno dell’esecuzione della prestazione, contro gli altri soggetti della catena distributiva (produttore, precedenti venditori) ai quali è imputabile il difetto, per ottenere la reintegrazione di quanto corrisposto al consumatore.

 

Clausole sulla qualità della merce

Nelle vendite commerciali, soprattutto quando non è possibile l’esame preventivo della merce, è diffusa l’utilizzazione di clausole particolari volte ad assicurare la presenza nella cosa venduta delle specifiche qualità desiderate dal compratore.

Ciò ha dato luogo a 3 figure particolari di vendita: vendita con riserva di gradimento, vendita a prova, vendita su campione

La vendita con riserva di gradimento è una vendita che si perfeziona solo dopo che il compratore ha esaminato la merce ed ha comunicato al venditore che la stessa è di suo gradimento.

Si è in sostanza in presenza di una proposta irrevocabile del venditore che il compratore è libero di accettare o meno dopo l’esame della merce, che deve essere compiuto nel termine stabilito.

Nella vendita a prova il contratto è invece sottoposto alla condizione sospensiva che la merce abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso cui è destinata. La vendita a prova è un contratto già perfetto la cui efficacia è però subordinata all’esito positivo della prova.

La vendita su campione infine è contratto perfetto e immediatamente efficace. Dalla merce oggetto della vendita (di solito olio o vino) viene tuttavia prelevato un campione che “deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce”.

Qualsiasi difformità della merce consegnata rispetto al campione attribuisce al compratore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento