Nozione. Distinzioni

La fusione è l’unificazione di due o più società in una sola.

Essa può essere realizzata in due diversi modi:

a) con la costituzione di una nuova società, che prende il posto di tutte le società che si fondano (fusione in senso stretto);

b) mediante assorbimento in una società preesistente di una o più altre società (fusione per incorporazione).

La disciplina della fusione era stata già radicalmente riformata nel 1991 dando attuazione alla terza e sesta direttiva Cee in materia societaria, e successivamente nel 2003.

La fusione può aver luogo sia società dello stesso tipo ( fusione omogenea), sia fra società di tipo diverso ( fusione eterogenea).

La fusione fra società eterogenee comporta anche la trasformazione di una o più delle società che si fondono. Per le fusioni eterogenee valgono perciò gli stessi limiti esposti per la trasformazione.

La partecipazione alla fusione non è consentita alle società che si trovano in stato di liquidazione, mentre con la riforma del 2003 è caduto il divieto per le società sottoposte a procedura concorsuale.

La fusione è uno strumento di concentrazione delle imprese societarie che consente di ampliarne la dimensione e la competitività sul mercato in questa prospettiva è agevolata sotto diversi profili dalla legislazione tributaria. La fusione inoltre un istituto che dà luogo ad una concentrazione giuridica e non solo economica.

La fusione determina perciò la riduzione ad unità dei patrimoni delle singole società e la confluenza dei rispettivi soci in unica struttura organizzativa che continua attività di tutte le società preesistenti.

La società incorporante o che risulta dalla fusione ” assumono diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti loro rapporti, anche processuale, anteriori alla fusione”.

 

Il progetto di fusione

Il procedimento di fusione si articola in tre fasi essenziali: il progetto di fusione, la delibera di fusione e l’atto di fusione.

Il progetto di fusione della avere identico contenuto per tutte le società partecipanti alla fusione e dallo stesso devono risultare, fra le altre, le seguenti indicazioni:

a) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione.

b) l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante.

c) il rapporto di cambio delle azioni o quote; vale a dire rapporto in base al quale saranno assegnate a ai soci delle società che si estinguono le azioni o quote della società incorporante o della nuova società.

Il progetto di fusione deve essere iscritto nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

La documentazione informativa non si esaurisce però nel progetto di fusione in quanto è prescritta la redazione preventiva di altri tre documenti:

1) la situazione patrimoniale ( art. 2501-quater);

2) la relazione degli amministratori ( art. 2501-quinquies);

3) la relazione degli esperti ( art. 2501- sexies).

Gli amministratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione devono redigere una situazione patrimoniale aggiornata della propria società, con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.

Si tratta di un vero e proprio bilancio di esercizio infrannuale (c.d. bilancio di fusione), la cui funzione prevalente è quella di fornire i creditori sociali informazione aggiornate per il consapevole esercizio del diritto di opposizione alla fusione.

Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale lustri giustifichi il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio, in modo da mettere soci in condizione di verificare i metodi di valutazione utilizzati dagli amministratori nella determinazione del rapporto di cambio.

È inoltre prescritto che per ciascuna società partecipante la fusione uno più esperti devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio ed esprimere un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti dagli amministratori. Per le società quotate esperte è scelto fra le società di revisione ( art. 2501-sexies).

Il progetto di fusione, le relazioni degli amministratori degli esperti, le situazioni patrimoniali tutte le società partecipanti alla fusione i nostri bilanci degli ultimi tre esercizi delle stesse, devono restare depositato in copia nelle sedi di ciascuna delle società partecipanti alla fusione durante i 30 giorni che precedono l’assemblea e finché la fusione sia deliberata.

 

La delibera di fusione

La fusione viene decisa da ciascuna delle società che vi partecipano “mediante l’approvazione del relativo progetto” ( art. 2502). L’attuale disciplina consente tuttavia che la decisione di fusione possa portare al progetto le modifiche non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

Nelle società di capitali la fusione essere invece deliberata dall’assemblea straordinaria con le normali maggioranze.

Le delibere di fusione delle singole società devono essere iscritte nel registro delle imprese, previo controllo di legalità da parte del notaio verbalizzante se la società risultante dalla fusione è una società di capitali.

 

La tutela dei creditori sociali

La fusione può essere attuata solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese dell’ultima delibera delle società che vi partecipano. Entro tale termine, a ciascun creditore anteriore la pubblicazione del progetto di fusione può proporre opposizione alla fusione.

L’opposizione sospende l’attuazione della fusione fino all’esito del relativo giudizio.

Se alla fusione partecipano società con soci a responsabilità illimitata e la società risultante della fusione è una società di capitali e resta ferma responsabilità personale dei soci delle prime per le obbligazioni interiori alla fusione.

 

L’atto di fusione

Il procedimento di fusione si conclude con alla stipulazione dell’atto di fusione ( art. 2504 ).

L’atto di fusione deve essere sempre redatto per atto pubblico, anche se la società incorporante o la nuova società risultante dalla fusione a una società di persone.

L’atto di fusione essere iscritto nel registro delle imprese dei luoghi ove posta la sede di tutte le società partecipanti alla fusione e di quello della società risultante dalla fusione.

Dall’ultima iscrizione nel registro delle imprese decorrono gli effetti della fusione. Si produce perciò l’unificazione soggettive patrimoniale delle diverse società. La società risultante dalla fusione assume tutti i diritti e gli obblighi di quelle partecipanti, che si estinguono.

Lascia un commento